La casella PEC deve essere costantemente monitorata

L’imprenditore, obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), deve “assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata”, anche delegando persone esperte del ramo.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 luglio 2016, n. 13917, rigetta il ricorso di una società fallita che eccepiva il mancato perfezionamento della notificazione dell’avviso di convocazione all’udienza nella quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società stessa.

Il mancato perfezionamento della notificazione, secondo quanto asserito dalla parte ricorrente, era stato dovuto al cattivo funzionamento dell’”account” di posta elettronica, in quanto colpito da virus informatici.

Dal canto suo la Corte di appello di Milano eccepiva la cattiva manutenzione della posta, presso la cui casella si sarebbero accumulati ben 1.500 messaggi in posta indesiderata, assieme a numerose e-mail accantonate in modalità spam.

Tali messaggi non letti avrebbero dimostrato, oltre che una cattiva manutenzione, attesa l’assenza di un valido “software antivirus, anche un completo disinteresse della società appellante, sia rispetto alla posta in arrivo che con riguardo alla vigilanza sul funzionamento del programma gestionale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza menzionata, rigetta il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.

  1. Risulta onere dell’impresa di munirsi di un indirizzo PEC ed assicurarsi del corretto funzionamento dello stesso, anche delegando il controllo, la manutenzione o l’assistenza a persone esperte del ramo.
  2. Non appare immune da censure il caso di colui che non controlli il contenuto delle e-mail pervenute nella casella della posta elettronica, anche se archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale come “posta indesiderata”. Infatti risulta indispensabile effettuare anche tale tipo di verifica.
  3. L’obbligo di diligenza si deve estendere, sia all’utilizzo dei dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti-intrusione, sia al controllo di tutta la posta in arrivo.

In merito alla delega a personale esterno del controllo, della manutenzione o dell’assistenza della casella PEC, la Corte di Cassazione afferma che i costi sono inerenti l’attività dell’impresa e, come tali, sono riconducibili alle spese rilevanti ed afferenti al bilancio di esercizio dell’imprenditore.

Riassumendo, è da considerarsi normale diligenza:

  • verificare costantemente tutti i messaggi ricevuti nella casella PEC, anche se archiviati come indesiderati;
  • dotarsi di adeguati sistemi anti-intrusione.

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