Utilizzabilità dei documenti esibiti in giudizio

L’articolo 52, comma 5, del D.P.R. 633/1972 prevede che i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui viene rifiutata l’esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Inoltre, la normativa sostanziale di riferimento prevede che:

  • per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture nonché la sottrazione di essi all’ispezione nel corso del controllo fiscale;
  • rifiutare l’esibizione o comunque impedire l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie o dei quali risulta l’esistenza, determina anche l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 471/1997 (rubricato violazioni degli obblighi relativi alla contabilità).

Sul tema dell’utilizzabilità dei documenti non esibiti nel corso di un controllo fiscale, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10527 del 28 aprile 2017, nella quale è stato affermato che qualora l’imprenditore in buona fede non ha regolarmente conservato la contabilità obbligatoria, la stessa potrà eventualmente essere esibita nel corso del giudizio.

La vicenda oggetto di esame da parte dei supremi giudici di legittimità, riguardava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società in fallimento, che aveva omesso di versare l’Iva e le ritenute di acconto dovute.

Inoltre, la curatela fallimentare non aveva fornito le pertinenti giustificazioni riferibili ai conti correnti bancari posseduti dalla società, essendo andata dispersa una parte della documentazione istituita.

Nello specifico, nel corso della verifica fiscale veniva contestato:

  • l’omesso versamento mensile dell’Iva;
  • la mancata giustificazione dei versamenti e dei prelevamenti bancari;
  • l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno di imposta oggetto di verifica;
  • l’esistenza di un reddito di impresa induttivamente determinato rilevante ai fini Ires e, simmetricamente, ai fini Irap;
  • un maggiore volume d’affari ai fini Iva.

In merito, la curatela fallimentare proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, ritenendolo illegittimo ed infondato.

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente, evidenziando che la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiesti dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa rendendo legittimo l’accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa integrando, per tale motivo, un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale.

Sul punto, gli ermellini hanno precisato che l’articolo 52, comma 5, del D.P.R. 633/1972è una norma a carattere eccezionale che deve essere interpretata alla luce degli articoli 24 e 53 della Costituzione in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti.

Di conseguenza, non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a mera negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.

In definitiva, è stata rilevata la buona fede del curatore fallimentare il quale, nel processo verbale di constatazione redatto, aveva fatto rilevare l’impossibilità di fornire le giustificazioni richieste tenuto conto:

  • della voluminosa documentazione bancaria relativa alle operazioni effettuate;
  • che una parte della documentazione amministrativo-contabile in uso alla società, era andata dispersa.

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