La riammissione alla rottamazione-quater non evita la decadenza dal concordato

Con la risposta n. 176/2025, pubblicata ieri, 7 luglio 2025, dall’Agenzia delle entrate, è stato precisato che la decadenza dalla Rottamazione quater, con conseguente presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro, costituisce condizione ostativa sia all’accesso che alla permanenza nel concordato. La successiva riammissione alla procedura agevolata non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza dal CPB, né di conservare gli effetti del concordato per i periodi d’imposta interessati.

Nel citato documento l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito agli effetti prodotti dalla riammissione alla Rottamazione quater (ex articolo 3-bis, D.L. 202/2024) sulla decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025. La questione affrontata riguarda la compatibilità tra la perdita dei benefici della definizione agevolata dei debiti tributari e la permanenza nel regime del CPB, anche dopo la riammissione alla procedura agevolata.

Si ricorda che, l’accesso al concordato è subordinato al rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’assenza di debiti tributari o contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro, salvo che tali debiti siano oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione non decaduta. La Rottamazione quater, a sua volta, consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, mediante il pagamento dilazionato delle somme dovute. La decadenza dalla procedura si verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate oltre il termine di tolleranza di cinque giorni.

Successivamente, il D.L. 202/2024 ha introdotto la possibilità di riammissione alla Rottamazione quater per i contribuenti decaduti, purché presentino apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Tale misura, di natura eccezionale, mira a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, ma pone interrogativi circa gli effetti retroattivi sulle condizioni di accesso e permanenza in altri regimi agevolati, come il CPB.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in oggetto, afferma che la decadenza dalla Rottamazione quater, con conseguente presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro, costituisce condizione ostativa sia all’accesso che alla permanenza nel CPB. La successiva riammissione alla procedura agevolata non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza dal CPB, né di conservare gli effetti del concordato per i periodi d’imposta interessati.

L’interpretazione dell’Agenzia si fonda su due considerazioni: l’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024 prevede che la presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro, non oggetto di sospensione o rateazione in essere, preclude l’accesso al CPB, mentre il successivo articolo 22 del medesimo decreto stabilisce che il concordato cessa di produrre effetti nei casi in cui vengano meno i requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2. La ratio sottesa è quella di garantire che il contribuente sia in regola con il fisco al momento dell’adesione e per tutta la durata del concordato. La decadenza dalla rateazione, comportando la perdita del beneficio e la cristallizzazione del debito, determina l’insorgere della causa ostativa.

La riammissione alla Rottamazione quater, sebbene consenta la prosecuzione della definizione agevolata, non ha efficacia retroattiva rispetto agli effetti già prodotti dalla decadenza ai fini del CPB. L’Agenzia richiama espressamente il dato letterale dell’articolo 3-bis, D.L. 202/2024, che non prevede alcuna deroga o estensione degli effetti della riammissione ai regimi di compliance come il CPB.

Dal punto di vista sistematico, la soluzione appare coerente con l’impianto normativo, che subordina il mantenimento dei benefici del CPB alla costante regolarità della posizione debitoria. Tuttavia, si potrebbe sostenere, in una prospettiva diversa, che la riammissione, ripristinando la rateazione e la sospensione degli effetti esecutivi del debito, dovrebbe consentire la conservazione del regime concordatario, almeno per il futuro. Tale lettura, tuttavia, non trova riscontro nel dato normativo vigente, perlomeno secondo l’Agenzia.

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