Il nuovo controllo automatizzato sulla dichiarazione omessa

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Legge di bilancio per il 2026 – Legge n. 199/2025 – ha introdotto, dopo l’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, il nuovo art. 54-bis.1, introducendo una nuova forma di liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA annuale, che investe le dichiarazioni omesse ovvero le dichiarazioni trasmesse ma prive dei quadri necessari ai fini della corretta liquidazione delle imposte dovute. Analizziamo, quindi, il contesto di riferimento relativo alla liquidazione della dichiarazione, rilevando altresì le modifiche apportate antecedentemente sul versante penale e le nuove procedure introdotte per contrastare l’inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, così da offrire al Lettore un punto generale sulla questione.

Premessa

La Legge di bilancio per il 2026 – Legge n. 199/2025 – ha introdotto il nuovo art. 54-bis.1, all’interno del D.P.R. n. 633/1972[1], prevedendo una nuova forma di liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA annuale per le ipotesi di dichiarazione omessa ovvero trasmessa senza i quadri necessari ai fini della corretta liquidazione delle imposte dovute, che di fatto viene equiparata alle dichiarazioni omesse[2].

Attraverso tale controllo automatico verrà ricostruita la posizione IVA del contribuente mediante le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici trasmessi nonché i dati desumibili dalle liquidazioni IVA periodiche, senza, tuttavia, tenere conto del credito IVA eventualmente maturato e riportato in avanti dal precedente anno di imposta.

In questo nostro contributo, dopo aver inquadrato normativamente il contesto di riferimento relativo alla liquidazione della dichiarazione, e rilevato altresì le modifiche apportate antecedentemente sul versante penale, analizziamo le nuove procedure introdotte per contrastare l’inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, così da offrire un quadro completo.

La liquidazione ordinaria dell’IVA

L’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede che, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione finanziaria possa procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni trasmesse dai contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a effettuare le seguenti operazioni.

Operazioni eseguibili in fase di liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972
Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte.Correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33, comma 1, lett. a), e 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

In presenza di pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, nei casi di pericolo per la riscossione, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 60, D.P.R. n. 633/1972, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito[3], una sanzione ridotta[4], oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

Evidenziamo che l’art. 10, D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, ha disposto la sospensione dell’invio delle comunicazioni degli esiti dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, salvo casi di indifferibilità e urgenza[5]. Mentre, il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, inserito in sede di conversione in Legge n. 225/2016). Va rilevato che con la risoluzione n. 5/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per consentire ai contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di irregolarità di versare solo una parte delle somme richieste.

In forza di quanto disposto dall’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997, le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in 20 rate trimestrali di pari importo, indipendentemente dall’importo delle somme dovute.

La prima rata va comunque versata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata. Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sul sito dell’Agenzia è presente un’applicazione (sezione Tutti i Servizi – Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i Modelli F24.

L’art. 3, D.Lgs. n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di «lieve inadempimento», al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.

Regole
Se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.Non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una «lieve tardività»: − non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata;− entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima. In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di «lieve inadempimento» è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

  • la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni.

La decadenza dalla rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

Ipotesi di decadenza
Quando la prima rata non viene pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione (60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo).Per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro.Se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.Se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza[6].

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo. Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.

L’omesso versamento IVA ai fini penali

Come è noto, l’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, che punisce il reato di omesso versamento dell’IVA, si configura come istantaneo e si consuma con lo scadere del termine previsto normativamente.

Fino al 28 giugno 2024 era punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non pagava, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Oggi, il D.Lgs. n. 87/2024 è intervenuto sul reato in questione, apportando una serie di rilevanti modifiche. Infatti, pur confermando la soglia di punibilità a 250.000 euro, il Legislatore delegato prolunga i termini previsti per l’applicazione della sanzione per l’omesso versamento dell’IVA e introduce alcune cause di esclusione, non previste nel testo prima vigente.

Pertanto, dal 29 giugno 2024 è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro, per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, secondo quanto previsto dall’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

Per dare concretezza alla norma, il D.Lgs. n. 108/2024 – c.d. Decreto Correttivo – è intervenuto sull’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997, ai fini dell’applicazione del nuovo delitto.

Fermo restando che le somme dovute possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo e che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il comma 2-bis dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, prevede che gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione il contribuente può comunque provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 (e cioè, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale) e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni indicate nel comma 2-bis dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997, citato.

Proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese, il D.Lgs. n. 87/2024 ha rimodulato l’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, norma che dispone a vario modo delle cause di non punibilità, in caso di pagamento del debito tributario. Fermo restando la formulazione dei commi 1[7], 2[8] e 3[9], dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, viene adesso dato un peso alla crisi di liquidità, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter. E quindi:

  • attraverso il comma 3-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’IVA. Ai fini di cui sopra, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi;
  • attraverso il comma 3-ter dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis, c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

Se finora la tenuità del fatto era destinata a operare in presenza di omessi versamenti vicino alla soglia di punibilità – già prevista normativamente – oggi la norma introdotta guarda alla condotta dell’imputato nel suo complesso rispetto all’offesa recata.

La nuova liquidazione dell’IVA

Come è noto, l’Unione Europea, con il Regolamento 2021/241/UE, ha approntato il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere gli Stati membri dopo la crisi pandemica.

L’accesso ai finanziamenti è stato subordinato alla presentazione – e approvazione a opera delle istituzioni europee – di Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che prevedono precisi obiettivi e traguardi, il cui conseguimento costituisce la condizionalità alla quale è subordinata l’erogazione delle risorse.

Con specifico riferimento alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, sono previste azioni volte a ridurre l’evasione fiscale dovuta a omessa e infedele fatturazione, comprendendo misure per incoraggiare l’adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l’efficacia degli audit e dei controlli mirati.

In questo contesto si inserisce il nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 111, lett. a), dell’art. 1, Legge n. 199/2025, rubricato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, che consente all’Agenzia delle Entrate, «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVAanche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

L’azione liquidatoria della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

E in assenza di dichiarazione, la liquidazione può avere luogo:

  • sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • dei corrispettivi telematici trasmessi;
  • degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Non si tiene invece conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati.

L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa.

Il comma 2, del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, illustra il procedimento da osservare, qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio:

  • l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni;
  • decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973.

Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino a una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di 60 giorni per l’eventuale adempimento.

La Relazione illustrativa indica in particolare il contraddittorio come sede in cui valutare, tra l’altro, il credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente rispetto a quello oggetto di liquidazione. Infatti, come abbiamo anticipato, di tale circostanza non tiene conto la liquidazione, che si basa su «ipotesi semplificatorie».

È espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a compensazione orizzontale, ovvero di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall’IVA per il pagamento delle somme dovute (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa altresì la compensazione prevista dall’art. 31, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla Legge n. 122/2010.

Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, rispetto all’ordinaria liquidazione, si applica la sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Detta sanzione è ridotta a 1/3 (40%) in caso di adempimento volontario entro il termine di 60 giorni.

Il comma 4 dell’art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, esclude che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che sono stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo (artt. 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). In pratica, una volta notificato l’avviso bonario, il contribuente non può usufruire della più lieve sanzione del 75%, prevista dall’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, per la dichiarazione omessa presentata entro i termini di accertamento ma in assenza di controlli.

Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle sono demandate a un Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La Relazione illustrativa cita, quale possibile contenuto di tale Provvedimento, l’utilizzo di informazioni diverse da quelle connesse all’IVA (ad esempio dati delle transazioni elettroniche) o le specifiche modalità di invio della comunicazione.

L’art. 1, comma 111, lett. b) e c), Legge n. 199/2025, reca disposizioni di coordinamento stabilendo che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione introdotta dall’articolo in esame sia l’accertamento, l’imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa perché, intervenuto l’atto di accertamento, non è più possibile ricorrere alla liquidazione.

Brevi note finali

In attesa del Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da una prima lettura del nuovo dettato normativo (che investe solo l’IVA e non le imposte dirette), emerge che il Legislatore ha disegnato la norma – sotto il versante procedimentale – sulla falsariga della liquidazione ordinaria classica, automatica.

Naturalmente – proprio perché siamo in presenza di dichiarazioni omesse – è diverso il trattamento sanzionatorio.

Inoltre, è escluso dal controllo automatizzato il riporto del credito pregresso, che viene riconosciuto nel caso in cui la dichiarazione sia stata regolarmente presentata, e che ovviamente esplica effetti sul calcolo della sanzione per omessa dichiarazione. Resta possibile il riconoscimento, in presenza dei relativi presupposti, nel corso del contraddittorio.

Occorre verificare se, trattandosi di una norma procedurale, avente efficacia retroattiva, per le violazioni commesse anteriormente al 1° settembre 2024, la misura della sanzione sia quella antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2024 (tra il 120% e il 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione con un minimo di 250 euro).

Abbiamo visto, altresì, che l’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa. E quindi, probabilmente, potranno giocare il quadro VF (in cui viene liquidata l’imposta ammessa in detrazione) e il quadro VL (in cui viene liquidata l’imposta dovuta). Trattandosi di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, resta altresì da capire quale sia il termine per la notifica della cartella di pagamento, atteso che l’art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973[11] – opera per le dichiarazioni presentate. Mentre la lett. c), dello stesso comma 1, art. 25, D.P.R. n. 602/1973, investe l’attività di accertamento (terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).


[1] Cfr. M. Tozzi, “Il nuovo 54-bis.1 del D.P.R.n.633/1972: come il Fisco contrasta le omesse dichiarazioni IVA”, in EcNews, ed. del 16 marzo 2026.

[2] Come si ricorderà, nel passato, prima della Riforma del sistema sanzionatorio 1997, era prevista la dichiarazione incompleta, che stava nel mezzo fra l’infedele e l’omessa, con un diverso regime sanzionatorio. Una volta modificato il sistema, di fatto, l’incompleta è confluita nell’infedele, così che 1 euro dichiarato strumentalmente non permette di contestare l’omessa dichiarazione. Cfr. ordinanza della Cassazione n. 10668/2021, secondo cui la dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione (nel caso di specie, l’ente impositore contestava che il contribuente aveva sostanzialmente omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRAP, indicando come dovuto il valore puramente simbolico di 1 euro).

[3] Cfr. la risoluzione n. 72/E/2021.

[4] 8,33% dell’imposta (sanzione ordinaria del 25% ridotta a 1/3).

[5] Cfr. la circolare n. 9/E/2024: le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331, c.p.p.; l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. Si tratta, sostanzialmente, delle ipotesi già menzionate nel par. 3.10.3, circolare n. 25/E/2020, con cui sono stati individuati, a titolo esemplificativo, alcuni casi di indifferibilità e urgenza, in presenza dei quali era legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, in deroga alla sospensione prevista dall’art. 157, comma 2, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in Legge n. 77/2020.

[6] Art. 15-ter, comma 6, D.P.R. n. 602/1973.

[7] I reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

[8] I reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 74/2000, non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

[9] Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre 3 mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

[10] “Crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

[11] Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Accertamento e contenzioso”.

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