Controlli ex art. 36-ter: obbligatorio motivare le rettifiche

La sentenza di Cassazione 15312 depositata il 4 luglio 2014 ha disposto che, in caso di controllo ex art. 36-ter del DPR 600/73, l’Ufficio è obbligato ad ascoltare il contribuente e motivare le rettifiche effettuate.

L’art. 36-ter scandisce le quattro fasi del “Controllo formale delle dichiarazioni” disponendo che:

  1. Il procedimento si avvia su istanza degli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, che eseguono i controlli formali delle dichiarazioni.
  2. Gli stessi uffici periferici invitano i contribuenti a fornire i dovuti chiarimenti, attraverso apposita documentazione.
  3. A seguito delle verifiche compiute, gli uffici comunicano ai contribuenti l’esito del controllo, motivando le eventuali rettifiche.
  4. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, i contribuenti possono segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

I giudici, nell’esprimersi sulla controversia in questione, hanno preso atto che la giurisprudenza ritiene legittima la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, ma con esclusivo riferimento alla liquidazione “cartolare” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. L’art. 36-bis, infatti, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in quanto si tratta di semplici procedure automatizzate.

Il “controllo” introdotto dall’art. 36-ter risulta invece maggiormente incisivo e, per questo motivo, prevede l’instaurazione di un contraddittorio anteriore all’iscrizione a ruolo, a garanzia del contribuente, tutelando il principio di collaborazione/cooperazione tra Fisco e contribuente.

L’obbligo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di comunicare i motivi delle rettifiche operate è peraltro riconosciuta dalla prassi (cfr. circolare n. 68/2001 e circolare n. 77 del 2001) secondo la quale la comunicazione dell’esito del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi d’imposta operati dall’Ufficio e di consentire allo stesso la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. Questa fase di “contraddittorio”, inoltre, è utile per entrambe le parti, in quanto consente di esercitare con sollecitudine il potere di autotutela.

Per questo motivo, il Collegio ha ritenuto che per l’art. 36-ter, a differenza dell’art. 36-bis, alla mancata comunicazione prescritta dal comma 4, consegua la nullità della cartella.

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