Anomalie volume d’affari e spesometri: l’incrocio dati convince poco…

Nel corso del mese di luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. N. 94624 con il quale vengono rese note alcune linee guida per la comunicazione ai contribuenti di anomalie presenti nei dati comunicati all’Amministrazione Finanziaria. Alcuni di questi “incroci” però convincono poco.

 

La disciplina

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. da 637 a 640 della L.190 del 23 dicembre 2014) ha recato, tra le disposizioni principali, una modifica consistente alla possibilità di azionare l’istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, la modifica più consistente è certamente l’estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse.

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra Fisco e Contribuente (l’ennesima nuova prospettiva): l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso per incentivare i contribuenti a “autovalutare” la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato. Questo per consentire agli uffici di dedicare maggiori risorse alle posizione anomale che presentano irregolarità di “alto profilo”.

Secondo quando previsto dal provvedimento pubblicato lo scorso 13 luglio, tali anomalie saranno segnalate dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti passivi IVA. L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Le anomalie

Le anomalie che, in prima battuta per il periodo d’imposta 2011, saranno evidenziate riguarderanno:

  • informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L’anomalia segnalata è il fatto di dichiarare un volume d’affari IVA inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti.
  • informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). In questo caso l’anomalia riguarda la dichiarazione, da parte dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti hanno operato ritenute.

 

I dubbi di tali incroci

In merito alla seconda tipologia di anomalie (compensi dichiarati / 770 dei clienti) vi è poco da dire, benché non pare un incrocio dati particolarmente innovativo: raffronti di tal tipo l’Agenzia li ha proposti anche alcuni anni addietro. L’incrocio tra i compensi dichiarati dal contribuente nel quadro RE o nel quadro RL con quanto indicato nei modelli 770 dei propri clienti, dovrebbe risultare piuttosto lineare. Anche se, va notato, non mancano legittimi disallineamenti che potrebbero giustificane anomalie segnalate (si pensi ad esempio al compenso pagato dal cliente il 31 dicembre e accreditato sul conto del professionista l’1 gennaio).

La preoccupazione sorge però molto più marcata in relazione all’altro indice di anomalia: il confronto tra il volume d’affari dichiarato dal contribuente rispetto agli spesometri presentati dai clienti di questo.

Lo scopo è del tutto evidente: con tale raffronto si intende “stanare” i contribuenti che hanno dichiarato operazioni attive non conformi agli acquisti dichiarati dai clienti di questo.

Quale aspetto fa sorgere apprensione? Non si può non notare come i dati contenuti negli spesometri inviati dai clienti all’Agenzia delle Entrate saranno certamente oltremodo spuri; chi non ricorda le complicazioni operative e le successive indicazioni contenute in ripetute pubblicazioni di risposte Faq… Non è raro aver sentito taluno affermare: “faccio click, importo i dati, ed invio quello che esce”. Comportamento anche giustificato dal fatto che le sanzioni per le errate compilazioni degli spesometri sono tutto sommato modeste.

Questo significa che non sarà raro trovare mancate corrispondenze non derivanti da comportamenti evasivi del contribuente, ma solamente da spesometri “non perfetti” inviati dai suoi clienti.

Che lo spesometro serva all’Agenzia come indirizzo per le proprie verifiche, lo sapevamo.

Che fosse relegato al contribuente (e quindi al suo consulente) il compito di far pulizia (gratuitamente) negli spesometri inviati da altri, pare francamente eccessivo.

Presto saremo chiamati ad imbiancare le pareti delle degli uffici dell’Agenzia?!?

 

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