Accertamento da parametri

L’accertamento fondato su parametri, introdotto dalla L. 549/1995, è una tipologia di accertamento analitico-induttivo rientrante tra quelli di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973 a mente del quale l’Ufficio può procedere alla rettifica del reddito anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua l’evoluzione normativa in tema di accertamento da parametri.

L’accertamento fondato su parametri è stato introdotto dalla L. 549/1995, la quale all’articolo 3, comma 181, prevede che “fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari”.

Si tratta di una tipologia di accertamento analitico-induttivo che ha trovato prevalente applicazione negli anni dal 1995 al 1997 (in virtù della proroga al 31 dicembre 1998 per l’approvazione e la pubblicazione degli studi di settore) e che oggi è utilizzata piuttosto raramente nei confronti dei soggetti per i quali non risulta elaborato uno specifico studio di settore.

L’articolo 3, comma 181, della L. 549/1995 stabilisce che l’accertamento basato sull’utilizzo dei parametri rientra tra quelli di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973, a mente del quale l’Ufficio può procedere alla rettifica del reddito anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’accertamento della maggior imposta dovuta consegue all’espletamento dell’attività di controllo relativa alle imposte sui redditi e avviene attraverso l’applicazione dell’aliquota media ai maggiori ricavi o compensi accertati.

Sul punto, l’articolo 7 D.P.C.M. 29 gennaio 1996 stabilisce che, al fine della determinazione dell’aliquota Iva media, il volume d’affari dichiarato deve essere incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione; l’imposta deve essere ridotta di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati.

L’aliquota media può essere determinata utilizzando la seguente formula:

L’accertamento da parametri può essere effettuato senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali. Ne consegue che, una volta emesso l’atto, l’Ufficio non può più integrarlo o modificarlo in aumento mediante la notifica di nuovi avvisi fondati su elementi già conosciuti o conoscibili al momento in cui detto atto è stato notificato. Al contrario, possono essere emessi ulteriori atti fondati su elementi già conosciuti o conoscibili qualora gli stessi riguardino categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto di rettifica nel precedente accertamento.

L’utilizzo dei parametri consente la determinazione dei ricavi o dei compensi da imputare al contribuente. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del più volte citato decreto, è opportuno evidenziare che:

  • i ricavi o compensi determinati presuntivamente sulla base dei parametri sono quelli riferibili alla ordinaria attività produttiva svolta dal contribuente, con esclusione di quelli derivanti dalle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa e delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni che generano ricavi;
  • per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base ai parametri, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93 del Tuir. Ciò in quanto le predette rimanenze finali, valutate in base ai corrispettivi pattuiti o, per la parte di opere, forniture e servizi coperti da stati di avanzamento lavori, valutate in base ai corrispettivi liquidati, tengono conto del reddito imputabile alle stesse e possono essere assimilate ai ricavi. La disposizione in esame non si applica nei riguardi delle imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo ed imputando i ricavi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture.

I ricavi determinati sulla base dei parametri devono, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio dell’arte o della professione, essere aumentati degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), del Tuir, ed essere poi ridotti dei componenti negativi deducibili.

È importante sottolineare come l’articolo 3, comma 187, L. 549/1995 preveda che la determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 181 dello stesso articolo, non costituisce notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.

Il periodo d’imposta 2016 doveva essere l’ultimo anno di applicazione dei parametri considerata l’introduzione degli ISA. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato l’entrata in vigore degli indici al 1° gennaio 2018. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria potrà contare sull’accertamento da parametri ancora per un altro anno.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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