Errori su compensazioni: l’Ufficio corre ai ripari con la prevenzione

La Legge di Bilancio 2018 al fine di contrastare indebite compensazioni nei modelli F24 ha previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, le deleghe di pagamento delle imposte in caso di compensazioni che presentano “profili di rischio”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la novità in materia prevenzione all’errata compensazione in F24 introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017).

L’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, dopo la revisione del 2015, prevede due specifiche sanzioni legate alle compensazioni.

Una sanzione del tutto allineata con quella generale sui versamenti (30%) per le ipotesi di mera violazione di disposizioni procedurali ed una sanzione maggiorata (dal 100 al 200%) per il caso di utilizzi in compensazione di crediti non esistenti.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di contrastare indebite compensazioni nei modelli F24 da parte dei contribuenti, con l’articolo 1, comma 990 ha introdotto all’articolo 37, D.L. 223/2006 il comma 49-ter con il quale ha previsto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, le deleghe di pagamento delle imposte in caso di compensazioni che presentano “profili di rischio”.

L’Amministrazione Finanziaria, quindi, a seguito della nuova disposizione, potrà eseguire un controllo preventivo sui modelli F24 che presentano delle compensazioni al fine di verificare la spettanza del credito.

Ovviamente, al fine di non ledere alcun diritto del contribuente, il legislatore ha previsto che l’azione di sospensione e verifica preventiva è attuabile:

  • solo se esistono profili di rischio;
  • per un tempo limitato non superiore a 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento.

Le verifiche dell’ufficio potrebbero concludersi:

  • con esito favorevole al contribuente, oppure decorrono i termini previsti dalla norma senza alcuna pronuncia da parte dell’Ufficio, si procederà con il versamento che sarà considerato eseguito alla data di effettuazione;
  • con esito sfavorevole al contribuente, in quanto a dire dell’Ufficio il credito non è spettante, il versamento non sarà eseguito e le compensazioni non saranno effettuate, di conseguenza i pagamenti indicati nella delega risulteranno non operati.

In tale ultimo caso, salvo ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel provvedimento che darà attuazione al comma in commento, il contribuente che voglia assolvere al pagamento delle imposte (prima compensate) dovrà procedere con un nuovo invio della delega escludendo i crediti utilizzati, versando oltre al quantum debeatur le relative sanzioni per ritardato pagamento ridotte, ove possibile, secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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