Sismabonus ad ampio raggio

Con la risoluzione 34/E/2018 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del cosiddetto Sismabonus, agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-quater, D.L. 63/2013 ancorata alle misure antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) Tuir, fornendo importanti chiarimenti.

Il caso oggetto del documento di prassi riguarda tre comproprietari persone fisiche, ciascuno per un terzo, di un’unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972.

Volendo procedere alla demolizione e alla fedele ricostruzione dell’immobile, i tre istanti hanno posto i seguenti quesiti:

  1. se spetti la detrazione Sismabonus dell’80%, con tetto massimo di spesa incentivabile di 96.000 euro, in relazione a spese per l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, di un’unità immobiliare attualmente censita nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), in quanto danneggiata dal sisma;
  2. se, in caso di risposta positiva al quesito di cui al punto 1), la spesa per l’intervento edilizio possa essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute;
  3. se all’ammontare di tali spese sia applicabile l’aliquota Iva agevolata, ed in caso affermativo, in quale misura.

La risoluzione in commento ha dato risposta a tutti e tre i dubbi dei contribuenti. In particolare, relativamente al quesito di cui al punto 1, si è ritenuto che rientrino tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Inoltre, siffatti interventi di demolizione e ricostruzione, poiché rappresentano una efficace strategia di riduzione del rischio sismico, dal punto di vista tecnico possono certamente rientrare fra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) Tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche.

Alla luce di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che gli interventi in questione possano essere ammessi al Sismabonus, sempreché, giacché trattasi di una demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, dal titolo amministrativo risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2, atteso che:

  • secondo l’articolo 16-bis Tuir è possibile fruire della detrazione per le “… spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti”, sempreché essi siano titolari del diritto di proprietà sull’immobile, ovvero di un diritto reale, o detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo;
  • secondo la circolare AdE 7/E/2017, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, così come attestata dal bonifico e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori;
  • sempre secondo la circolare AdE 7/E/2017 il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. E a tal fine è necessario che le fatture pagate siano appositamente integrate con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale;

l’Agenzia ha confermato anche in tale occasione che la spesa per l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute, sebbene osservando le indicazioni riguardanti l’attestazione.

Infine, relativamente al quesito numero 3, la risoluzione ha affermato che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sempreché le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

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