ZES Unica Mezzogiorno: inquadramento normativo

L’art. 16, D.L. n. 124/2023, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, pubblicato nella G.U. n. 219/2023 – come modificato della Legge n. 207/2024 (art. 1, comma 485, Legge di Bilancio 2025) – ha istituito per il 2024 e il 2025 il credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica Mezzogiorno.

Articolo 16 – Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica

Per gli anni 2024 e 2025 alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022- 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6”.

L’art. 1, commi 438-443, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), intervenendo sull’art. 16, D.L. n. 124/2023ha prorogato fino al 2028 il credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.

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