Credito ricerca e sviluppo: no alle tecnologie già disponibili

Non può beneficiare del credito d’imposta in ricerca e sviluppo la società che ha realizzato investimenti in tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0”.

Gli investimenti, infatti, in questo caso, non presenterebbero i requisiti oggettivi per poter assumere rilevanza ai fini della disciplina in esame, posto che mancherebbe sia il requisito della novità, sia il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Sono queste le precisazioni fornite con la risoluzione AdE 46/E/2018 di ieri, 22 giugno.

Il chiarimento trae origine da un’istanza di interpello, con la quale una società impegnata nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche ha chiesto di valutare l’ammissibilità al credito d’imposta degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsti in un più generale progetto di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory”.

Nell’ambito del richiamato progetto, infatti, la società scrivente ha previsto l’inserimento nei processi aziendali di tecnologie all’avanguardia finalizzate non solo a migliorare i servizi offerti ma anche ad ampliarli, offrendo così nuovi servizi ai clienti.

Più precisamente, con il suddetto programma di investimenti, la società aveva previsto l’acquisto di sistemi innovativi, quali, ad esempio, tecnologie di geolocalizzazione indoor basata su dispositivi bluetooth LTE, beacon fisici, virtual beacon, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni Wi-Fi; tecnologie che applicano la c.d. “Realtà Aumentata” per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l’esperienza di visita presso la fiera; tecnologie Digital Signage per la diffusione di contenuti e l’acquisizione di informazioni; tecnologie di proximity marketing; tecnologie di Big Data Analytics per l’applicazione di tecniche di Machine Learning e Cognitive Marketing.

Seppur estremamente innovative, le tecnologie in oggetto, come rilevato dal Ministero dello Sviluppo economico, sono però di fatto tutte già disponibili, sicché gli investimenti non possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina del credito d’imposta.

Per poter assumere rilevanza, infatti, mancherebbe sia il requisito della novità sia quello del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico), che dovrebbero caratterizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Trattasi, pertanto, di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, ovvero di investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa e, in quanto tali, trattati sul piano economico-patrimoniale, nonché in sede di rappresentazioni di bilancio, alla stregua di immobilizzazioni.

Le suddette precisazioni, pertanto, trovano applicazione anche con riferimento alla parte degli investimenti rientranti nella categoria delle immobilizzazioni immateriali, quali l’acquisizione di licenze di software e sviluppi di software preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica.

Pertanto, come chiarito nella risoluzione, non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre, le attività concernenti:

  • lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti,
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti,
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti,
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati,
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.

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