Le spese di rappresentanza nel modello Redditi 2019

Le spese di rappresentanza costituiscono un componente di costo ricorrente nella contabilità della clientela di studio, da gestire, quindi, nella determinazione del reddito e ai fini della compilazione della dichiarazione.

Nell’ambito del reddito d’impresa la relativa disciplina è regolata dall’articolo 108 Tuir, il quale ne detta gli attuali scaglioni di deducibilità, nonché dal D.M. 19.11.2008, recante i criteri per individuare le fattispecie di spesa riconducibili alla categoria.

Oltre a tali disposizioni occorre aver riguardo alla norma di carattere generale che regola la deducibilità delle spese di vitto e alloggio di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Sicché le spese di rappresentanza sono deducibili:

  • se inerenti, quindi sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, sempreché rispondano a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero siano coerenti con le pratiche commerciali di settore;
  • in misura non superiore:
  1. all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
  2. allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  3. allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni;
  • con l’ulteriore limitazione del 75% se trattasi di spese di vitto o di alloggio.

Ad ogni modo, l’elemento essenziale che connota le spese di rappresentanza è quello della gratuità, ossia della mancanza di un corrispettivo e di un correlato obbligo di dare o fare.

Ragione per cui rientrano nella categoria di spesa in questione anche gli omaggi concessi ai clienti. Sia che i beni ceduti gratuitamente rientrino nell’oggetto dell’attività d’impresa, sia che non vi rientrino, se di valore unitario non superiore a 50 euro, il relativo costo è integralmente deducibile; diversamente, quindi se di valore unitario superiore a 50 euro, la loro deducibilità soggiace, insieme a tutte le altre spese di rappresentanza, agli scaglioni di deducibilità previsti dall’articolo 108 Tuir.

La gestione delle spese di rappresentanza in dichiarazione dei redditi ne prevede l’indicazione sia tra le variazioni in aumento che tra le variazione in diminuzione; i righi dedicati sono, rispettivamente, l’RF23 e l’RF43.

Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare:

  • in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande la cui deducibilità è limitata al 75%;
  • in colonna 2, delle spese di rappresentanza diverse dalle precedenti;
  • in colonna 3, per quanto qui interessa, gli importi indicati nelle colonne precedenti.

Invece, nel rigo RF43:

  • in colonna 1, va indicato il 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande;
  • in colonna 2, vanno indicate le spese di rappresentanza, comprese le spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile in base agli scaglioni di deducibilità;
  • in colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui all’articolo 95, comma 3, Tuir.

Per maggior chiarezza si veda il seguente esempio.

Nel corso del 2018 la Alfa Srl ha sostenuto:

  • spese per inaugurare una nuova sede per 50.000 euro (spese di rappresentanza);
  • spese di vitto aventi natura di spese di rappresentanza per 2.000 euro;
  • spese di vitto relative a spostamenti dei dipendenti all’interno del comune della sede di lavoro per 1.000 euro (no spese di rappresentanza).

I ricavi e gli altri proventi ammontano a 3 milioni di euro, quindi, il plafond di deducibilità così come stabilito dall’articolo 108 Tuir ammonta a 45.000 euro (3.000.000*1,5%).

Il quadro RF del modello Redditi 2019 va compilato nel modo seguente.

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