La clausola che autorizza a trattenere la cauzione non sconta il registro

La clausola di un contratto di locazione che autorizza il locatore a trattenere il deposito cauzionale fino alla definitiva liquidazione di eventuali danni da ritardo o da danneggiamento, non ha natura penale; pertanto, non sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Lo ha stabilito la CTP di Milano con la sentenza n. 3042 del 5 luglio 2019.

La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione emesso, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 21, comma 1 e 27 D.P.R. 131/1986, dall’UT di Monza in relazione a un contratto di locazione per l’omesso versamento dell’imposta di registro per una clausola, ivi inserita, inquadrata come clausola penale.

Il locatore impugnava l’atto di liquidazione lamentando nel ricorso introduttivo che l’avviso era carente di motivazione, poiché contestava un contratto regolarmente registrato in via telematica e che era stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, con la conseguenza che nessuna imposta di registro poteva essere dovuta.

Solo successivamente, con il deposito di una memoria integrativa, il ricorrente precisava che nel contratto registrato non era presente alcuna clausola penale, ma piuttosto una clausola che autorizzava il locatore a trattenere il deposito cauzionale fino alla definitiva liquidazione di eventuali danni da ritardo o da danneggiamento.

In particolare, la clausola in questione aveva il seguente tenore: “In caso di mancata puntuale riconsegna di tutti i locali nello stesso stato locativo in cui sono stati consegnati il locatore è fin d’ora autorizzato a trattenere sino alla liquidazione il deposito cauzionale a titolo di penale per il ritardo o per danni arrecati all’immobile. Il conduttore sarà tenuto, inoltre e comunque, al risarcimento dei danni”.

Dunque, essendo la pretesa dell’avviso di liquidazione illegittima, il locatore ne chiedeva l’annullamento.

Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, cassato la carenza di motivazione lamentata dal ricorrente stabilendo che, siccome l’avviso faceva espresso riferimento all’imposta di registro dovuta per la clausola penale nel contratto di locazione, egli non poteva affermare di non averne compreso la motivazione.

Successivamente, però, sulla base dell’argomentazione introdotta con la memoria integrativa, la Commissione provinciale milanese ha sposato le ragioni del contribuente.

La sentenza in commento ha, infatti, stabilito che nel contratto di locazione non vi sono clausole penali. Per tale si deve intendere quella clausola che determini, in via preventiva, il danno da inadempimento; invece, la clausola in questione autorizza solamente il locatore a trattenere il deposito cauzionale, fino alla definitiva liquidazione del danno da ritardo o per danneggiamento di quanto materialmente causato. Vero è che è stato utilizzato il termine penale, ma impropriamente.

Pertanto, l’imposta di registro non doveva essere applicata.

Alla luce di ciò, il ricorso del contribuente è stato accolto e l’avviso di liquidazione annullato.

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