La responsabilità dell’albergo per le cose consegnate

In due precedenti interventi è stato affrontato la tematica del contratto di deposito, mettendo in evidenza quelle che sono le disposizioni civilistiche secondo gli articoli 1783 e seguenti del codice civile. A tal proposito, si ricorda ancora come la responsabilità dell’albergatore siano da suddividere in:

  1. responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo;
  2. responsabilità dell’albergatore per le cose consegnate in albergo;
  3. responsabilità dei danni alle cose per colpa dell’albergatore.

Oggetto di analisi del presente intervento è la seconda fattispecie, ossia la responsabilità per le cose consegnate in albergo; tipo di responsabilità strettamente connessa al contratto di deposito, per la quale, a differenza della responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo, sorge la condizione di responsabilità illimitata.

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