Indennità per le strutture alberghiere requisiti

L’articolo 6, comma 8 D.L. n. 18/2020 ha introdotto un’indennità di requisizione a favore delle strutture alberghiere requisite per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Successivamente l’articolo 146 D.L. n. 34/2020 ha modificato il processo matematico utile a determinare tale indennità, stabilendo che la stessa è liquidata in forma di acconto.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6 co. 8 D.L. n. 18/2020 – come modificata dall’articolo 146 D.L. n. 34/2020 – l’indennità è calcolata moltiplicando, per ogni mese o frazione di mese di requisizione dell’albergo, il valore della rendita catastale dell’immobile (rivalutato del 5%) per il moltiplicatore utilizzato ai fini della imposta di registro e relativo alla categoria catastale di riferimento per un ulteriore moltiplicatore stabilito allo 0,42%. In altre parole, l’indennità è così calcolata:

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