Le novità sul tax credit per l’acquisto della carta dei giornali

 La Legge di bilancio 2022 ha ampliato la portata del credito d’imposta previsto a favore delle imprese editrici per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 378, L. 234/2021, infatti, l’agevolazione è riconosciuta “anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa”.

Il tax credit era stato introdotto dall’articolo 188 del D.L. 34/2020 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed era inizialmente pari all’8% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020).

Successivamente il legislatore è intervenuto sulla disciplina originaria:

  • con il c.d. “Decreto Agosto”, elevando al 10% l’entità del tax credit e innalzando a 30 milioni di euro il limite di spesa (articolo 96, comma 2, D.L. 104/2020);
  • con il “Decreto Sostegni-bis”, che ha confermato il bonus, come in precedenza modificato dal “Decreto Agosto”, anche per il 2020 (articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, D.L. 73/2021).

Da ultimo, quindi, è intervenuta la Legge di bilancio 2022 per effetto della quale:

  • il credito di imposta trova applicazione anche negli anni 2022 e 2023;
  • l’importo dell’agevolazione passa dal 10 al 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022;
  • viene raddoppiato il limite massimo di spesa, che passa dai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ai 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 379, articolo 1, L. 234/2021, al tax credit continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la disciplina dettata nella norma istitutiva dell’agevolazione (vale a dire il ricordato articolo 188 D.L. 34/2020), che, a sua volta, richiama le disposizioni:

  • contenute nella legge finanziaria 2004 in relazione all’analoga agevolazione introdotta per quell’anno (cfr. articolo 4, commi da 182 a 186, L. 350/2003);
  • dettate dal D.P.C.M. 318/2004, recante “Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”;
  • che disciplinano la procedura di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali (cfr. articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010).

In sintesi, gli aspetti principali della disciplina complessiva del tax credit sono in seguenti:

  • non cumulabilità dell’agevolazione con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, comma 1 e 2, L. 198/2016 e conseguente D.Lgs. 70/2017;
  • la spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici;
  • non rientra nel perimetro dell’agevolazione l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di determinati prodotti (quotidiani e periodici contenenti inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua; quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; quotidiani o periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; quotidiani e periodici di pubblicità, cioè diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente a incentivarne l’acquisto; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza; quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; pubblicazioni finalizzate all’acquisizione di contributi, offerte o elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici o di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato o ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli per i quali è possibile avvalersi del regime Iva speciale ex articolo 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972; prodotti editoriali pornografici);
  • il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione con il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
  • l’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master si articola in quattro videoconferenze che affrontano il tema della società semplice inquadrando sia gli aspetti civilistici che fiscali, con una particolare attenzione ai pregi e ai difetti di questo strumento. La prima lezione approfondirà i temi civilistici attinenti all’istituto della società semplice. Si tratterà di una dissertazione non teorica ma di un’analisi delle norme del codice civile con un approccio alla prassi operativa professionale. Verranno anche esaminate le tipiche clausole statutarie di una società semplice con indicazione di vantaggi e criticità di alcune soluzioni. La seconda giornata sarà dedicata esclusivamente alla fiscalità diretta ed indiretta della società semplice. Pertanto, si affronterà il tema della società semplice di godimento immobiliare, della società semplice holding e quindi della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. A partire dal 9/09/2026

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto