Esclusa la tassazione in Italia se la casa e la famiglia sono in Svizzera

Il “domicilio” deve essere individuato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici: l’articolo 43 cod. civ., infatti, definisce il domicilio della persona come il luogo “in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” e il concetto di “interessi”, che si aggiunge a quello degli “affari”, è comprensivo anche degli interessi personali.

Per questo motivo, anche se il cittadino italiano, residente in Svizzera, continua a lavorare in Italia, non può essere assoggettato a tassazione nel nostro Stato, se dimostra che, unitamente alla sua famiglia, ha stabilito il suo centro di interessi vitali in Svizzera.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18009, depositata ieri, 6 giugno.

Un cittadino italiano, residente in Svizzera ed iscritto all’Aire, riceveva un avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione i redditi di lavoro dipendente corrisposti da una S.p.A. italiana e i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente corrisposti dall’Inps.

Secondo la tesi prospettata dall’Agenzia delle entrate, infatti, il contribuente doveva ritenersi domiciliato fiscalmente in Italia. Sul punto veniva richiamata l’irrilevanza della sola iscrizione all’Aire, sottolineando che la residenza fiscale, ai sensi dell’articolo 2 Tuir, si determina anche in base al domicilio, che, a sua volta, in forza dell’articolo 43 cod. civ. è nel luogo dove la persona ha la sede dei propri affari e interessi, tali essendo non solo quelli personali ma anche quelli patrimoniali.

Il contribuente dimostrava in giudizio di essere titolare di un mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera, nonché di più utenze domestiche; qualificava, invece, irrilevante, la circostanza che la società presso la quale lavorava avesse sede in Italia, avendo prodotto estratti dei conti dei pedaggi autostradali dimostranti i quotidiani spostamenti.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 Tuir, “Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Con specifico riferimento al criterio di attribuzione della residenza fiscale rappresentato dal domicilio, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha quindi richiamato i precedenti orientamenti, in forza di quali il “domicilio” deve essere inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle relazioni personali: il concetto di “domicilio” va quindi valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici (Cassazione, n. 21694/2020, n. 14434/2010, n. 13803/2001, n. 14240/2021, SS.UU. n. 25275/2006).

Nel caso in esame, pertanto, la CTR ha correttamente valutato i vari elementi provati dal contribuente, attinenti alla sfera personale, giungendo alla conclusione che il contribuente avesse già da molti anni stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, insieme al proprio nucleo familiare.

Non sono stati inoltre riscontrati altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario idonei a condurre a conclusioni difformi: d’altra parte, la vicinanza tra il luogo di residenza e la sede di lavoro non impediva di considerare il centro d’interessi vitali in Svizzera.

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