I nuovi impatriati 2024 senza abusi

L’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, ha completamente riscritto la disciplina degli impatriati, precedentemente disciplinata dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015. Il Legislatore ha scelto la via di riscrivere la normativa integralmente, pur ispirandosi a quella precedentemente in vigore.

Lo scopo dell’intervento è quello di porre fine ad alcuni abusi che si erano riscontrati in passato. Appare, tuttavia, innegabile come le condizioni di accesso alla disciplina si siano particolarmente ristrette.

È prevista anche una disciplina transitoria sulla quale non ci soffermeremo in questa sede e che abbiamo già affrontato in un precedente intervento.

La successiva tabella sintetizza la disciplina con evidenziazione delle previsioni pregresse e delle nuove, con un commento sulla portata della novella.

Aspetto Vecchio regime
(ex articolo 16 D.Lgs. 147/2015 post D.L. 34/2019)
Nuovo regime a
Articolo 5, D.Lgs. 209/2023
Restrizione
Redditi agevolati ·  Redditi di lavoro dipendente;
·  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori);
·  redditi di lavoro autonomo;
· redditi di impresa.
· Redditi di lavoro dipendente;
· redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori);
· redditi di lavoro autonomo.
· Sono stati esclusi i redditi di impresa.
Reddito massimo agevolabile annuo Nessun limite 600.000 euro È stata introdotta una soglia massima agevolabile, anche se di ammontare significativo.
Misura della detassazione nel primo/unico quinquennio di agevolazione 70% era detassato per 5 anni,
ossia quando rientro in Italia e nei 4 successivi
50% In linea generale, la detassazione è stata ridotta; si parla di detassazione Irpef, in quanto il regime non trova applicazione per forfettari.
La detassazione del 90% è venuta meno. Non erano infrequenti i casi di soggetti che stabilivano la residenza al sud detassando al 90% reddito prodotto magari in Lombardia
In caso di trasferimento di residenza nelle regioni del Mezzogiorno [Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia].
60%. In sostanza, viene riconosciuta una ulteriore deduzione del 10% se l’agevolato viene in Italia con un figlio naturale o adottato minorenne. Lo stesso vale se il figlio nasce in vigenza quinquennio.
Il minore deve essere residente in Italia.
Il vecchio articolo 16 agevolava, per ulteriori 5 anni, chi si stabiliva in Italia piazzando una famiglia numerosa. In sostanza, era necessario avere tre figli a carico, ben potendo gli stessi essere maggiorenni.
In alternativa, era necessario comprare un immobile, non necessariamente da adibire ad abitazione principale.
Viene ovviamente meno la deduzione quasi totale in caso di trasferimento in zone del sud Italia, ed è prevista un’unica casistica di maggior deduzione in presenza di uno o più figli minori.
In passato i figli erano irrilevanti ai fini dell’agevolazione nel primo quinquennio. Rilevavano come vedremo, per l’estensione dell’agevolazione nell’ulteriore quinquennio.
Residenza fiscale minima in Italia per non perdere l’agevolazione 2 anni
 
4 anni
 
Viene aumentato il periodo necessario di permanenza in Italia a seguito del trasferimento; si badi che la residenza, sia nella disciplina previgente che in quella attuale, viene valutata in base all’articolo 2, Tuir.
Periodo minimo di residenza fiscale all’estero prima del trasferimento in Italia 2 anni
Talora un soggetto era considerato fiscalmente residente all’estero per due anni se usciva dall’Italia verso fine giugno dell’anno n e faceva ritorno all’inizio di luglio dell’anno n+1.
 
 
 
 
3 anni
 
In via generalizzata, il periodo è stato allungato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni, le annualità estere richieste salgono a 6 o 7.
6 anni
 
se il lavoratore al rientro presta l’attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato già impiegato all’estero prima del trasferimento
7 anni se il lavoratore al rientro presta l’attività lavorativa in Italia, presso lo stesso soggetto (o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impiegato precedentemente in Italia) in favore del medesimo soggetto o di un soggetto appartenente al gruppo.
Luogo di svolgimento dell’attività lavorativa dopo il trasferimento in Italia L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato La formulazione ancorché non collimante, dovrebbe intendersi come invariata. La circolare n. 17/E/2017 aveva avuto modo di segnalare come debba intendersi un periodo superiore a 183 giorni.
Qualificazione richiesta al lavoratore Nessuna I lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs 108/2012 e dal D.Lgs 206/2007. Rispetto al pregresso, viene ora richiesto che l’impatriato sia laureato, dimostri competenze di elevata qualificazione/specializzazione
Durata dell’agevolazione 5 anni (prorogabile per altri 5 in presenza di determinate condizioni) 5 anni (prorogabile per altri 3 se l’impatriato ha acquistato la prima casa nel 2023). Viene meno la possibilità di proroga, salvo il caso di acquisto dell’abitazione principale.

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