CPB: il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

Il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, di cui all’articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, costituisce un “regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato”.

La norma prevede per i soggetti ISA, per i periodi di imposta oggetto del concordato che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate, la possibilità di assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che ecceda il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Sul punto, la circolare n. 18/E/2024 ha specificato che, nei confronti di un contribuente persona fisica, la quota di reddito assoggettato a imposta sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente, come già precisato nella circolare n. 18/E/2023, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al regime agevolativo opzionale della flat tax incrementale (risposta al quesito 6.12, contenuta nella circolare n. 18/E/2024).

L’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quello oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023 Aliquota applicabile sulla parte eccedente
Pari o superiore a 8 10%
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 12%
Inferiore a 6 15%

Il contribuente che decide di optare per l’imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo (risposta n.6.18, contenuta nella circolare n. 18/E/2024).

È previsto, inoltre, che, in caso di rinnovo del concordato, il parametro di riferimento per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva è il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, cioè di quelle poste non direttamente riconducibili all’attività di lavoro autonomo e d’impresa. Nel caso di rinnovo, il periodo d’imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2025.

L’imposta sostitutiva deve essere versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza. Ai fini del versamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001, in forza del quale il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Con la risoluzione n.48/E/2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, a seguito dell’accesso al concordato preventivo biennale.

Parimenti, anche per i forfetari – con l’articolo 31 bis, D.Lgs. 13/2024 – viene introdotto il medesimo regime di premialità per i contribuenti aderenti al concordato, prevedendo l’opzione per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato.

In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente, ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività, di cui all’articolo 1, comma 65, L. 190/2014.

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