Le ordinanze n. 19956 e 19960/2026 rafforzano le garanzie del contribuente nelle indagini finanziarie. L’autorizzazione all’accesso ai dati bancari assume una funzione garantistica e deve precedere l’acquisizione delle informazioni, risultando verificabile nei suoi elementi essenziali; eventuali vizi devono però essere specificamente contestati dal contribuente.
Le indagini finanziarie disciplinate dagli artt. 32, D.P.R. 600/1973, e 51, D.P.R. 633/1972, costituiscono uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. Proprio la particolare invasività di tale potere ha però alimentato, negli ultimi anni, un crescente confronto tra esigenze di contrasto all’evasione e tutela dei diritti fondamentali della persona, culminato nelle ordinanze n. 19956 e 19960 del 15 giugno 2026 della Corte di Cassazione.
Le pronunce hanno origine da una complessa vicenda che aveva coinvolto un’associazione professionale e i relativi associati, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento fondati sulle risultanze di indagini bancarie. Nello specifico, i contribuenti lamentavano profili di illegittimità relativi al procedimento di acquisizione dei dati finanziari, con particolare riferimento all’autorizzazione prevista dagli artt. 32, D.P.R. 600/1973, e 51, D.P.R. 633/1972, che, secondo la loro prospettazione, sarebbe stata rilasciata in ritardo ovvero non sarebbe stata adeguatamente conoscibile.
La Suprema Corte affronta il tema abbandonando una prospettiva esclusivamente interna al diritto tributario e collocandolo nel più ampio quadro delle garanzie riconosciute dall’ordinamento europeo. Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza nazionale aveva qualificato l’autorizzazione alle indagini finanziarie come un atto meramente endoprocedimentale, destinato a regolare i rapporti interni all’Amministrazione e privo di autonoma rilevanza nei confronti del contribuente.
Le citate ordinanze, invece, pur non negando espressamente la natura interna dell’atto autorizzativo, ne ridefiniscono profondamente la funzione. La Corte osserva che l’acquisizione di informazioni bancarie costituisce un’ingerenza nella sfera privata del contribuente e che tale ingerenza deve essere valutata alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. In tale prospettiva, l’autorizzazione non rappresenta più soltanto un passaggio organizzativo interno all’apparato amministrativo, ma diviene il presupposto giuridico che legittima l’accesso a dati personali particolarmente sensibili.
Per giungere a tale conclusione, la Cassazione sviluppa un articolato dialogo con la giurisprudenza sovranazionale. Vengono richiamati, in particolare, i principi affermati dalla Corte EDU nelle decisioni Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 e Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025, nelle quali si afferma che l’accesso ai dati bancari integra una limitazione del diritto al rispetto della vita privata che può considerarsi compatibile con la Convenzione soltanto se prevista dalla legge, sorretta da finalità di interesse generale e assistita da adeguate garanzie contro arbitri e abusi.
Muovendo da tali coordinate interpretative, la Suprema Corte afferma che l’autorizzazione alle indagini finanziarie assume pertanto una funzione garantistica: essa deve precedere l’acquisizione dei dati e deve consentire di verificare che l’ingerenza nella sfera privata del contribuente sia stata effettivamente sottoposta a un vaglio preventivo. Non è richiesta una motivazione analitica assimilabile a quella degli atti amministrativi destinati all’esterno, ma il provvedimento deve comunque contenere elementi sufficienti a rendere verificabili il soggetto interessato, l’oggetto dell’indagine e le ragioni che giustificano l’attivazione del potere istruttorio.
Ne deriva che, se l’autorizzazione manca del tutto, è stata rilasciata successivamente all’acquisizione dei dati oppure presenta carenze tali da impedire qualsiasi verifica circa la legittimità dell’ingerenza, il vizio non può essere relegato al rango di mera irregolarità procedimentale. In tali ipotesi viene infatti meno il presupposto che legittima l’accesso alle informazioni bancarie, con la conseguenza che le risultanze acquisite possono risultare inutilizzabili ai fini dell’accertamento.
Particolarmente significativa è anche l’attenzione riservata al tema della conoscibilità dell’autorizzazione. Secondo la Cassazione, il contribuente deve poter verificare se l’Amministrazione abbia esercitato il proprio potere entro i limiti stabiliti dalla legge e dal provvedimento autorizzativo. Diversamente, verrebbe compromessa la possibilità di sottoporre l’operato dell’Ufficio a un effettivo sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, risulterebbe indebolita la tutela garantita dall’art. 24, Costituzione, e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Infine, le citate ordinanze assumono rilievo anche sotto il profilo processuale. La Corte chiarisce infatti che i vizi concernenti l’autorizzazione non sono rilevabili d’ufficio, ma devono essere specificamente dedotti dal contribuente. Tale conclusione appare coerente con il nuovo sistema delle invalidità degli atti tributari di cui agli artt. 7-bis, 7-ter e 7-quater dello Statuto dei diritti del contribuente. Ne consegue che il contribuente interessato a contestare la legittimità delle indagini bancarie dovrà formulare puntuali censure riguardanti l’esistenza, il contenuto, la tempestività o la conoscibilità dell’autorizzazione, allegando gli elementi idonei a dimostrare l’illegittimità dell’attività istruttoria.
