La Sintesi AI è redatta con l’ausilio di Normo.ai, piattaforma editoriale basata su tecnologie di intelligenza artificiale, e sottoposta a revisione e validazione scientifica da parte di Euroconference.
Dal 1° novembre 2026 si applica la Union Handling Fee (UHF) sulle merci importate nell’ambito delle vendite a distanza. Il nuovo prelievo, fissato in 2 euro per articolo, si affianca al dazio temporaneo già previsto per determinate importazioni di modesto valore. Dalla stessa data diventano obbligatori i Product Identifiers (PID) nei dati dichiarativi.
In sintesi
L’avviso della Direzione Dogane del 23 ottobre 2026 illustra le prime indicazioni operative sulla UHF, istituita dall’articolo 20 del nuovo Codice doganale dell’Unione. L’importo di 2 euro, stabilito dal regolamento delegato (UE) 2026/2152, è applicato per articolo (item), e non in percentuale sul valore della merce. Riguarda le richieste di immissione in libera pratica di beni oggetto di vendite a distanza, comprese le spedizioni di valore non superiore a 150 euro e quelle di valore superiore.
Il riferimento all’item non deve essere automaticamente equiparato a ogni singolo pezzo fisico contenuto nella spedizione: ai fini doganali occorre considerare l’unità individuata secondo le regole applicabili alla dichiarazione. La UHF è permanente e, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del nuovo Codice doganale, non è rimborsabile.
Resta distinta dal dazio temporaneo di 3 euro applicabile dal 1° luglio 2026 secondo la relativa disciplina, riferita a determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. La UHF non sostituisce tale dazio.
Chi paga e trattamento IVA
Secondo l’articolo 20, paragrafo 5, del nuovo Codice doganale, la UHF è dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale all’importazione; se tale obbligazione non sorge, è tenuto al pagamento il soggetto che ne sarebbe stato debitore. L’avviso ADM precisa che, in applicazione delle regole dichiarative richiamate, il dichiarante è individuato gerarchicamente tra il titolare IOSS (o il suo rappresentato), il soggetto aderente agli Special Arrangements (o il suo rappresentante) e il rappresentante doganale indiretto.
La disciplina europea prevede il pagamento almeno una volta al mese. L’ADM precisa inoltre che la UHF è imponibile ai fini IVA e rinvia agli orientamenti della Commissione europea per le regole applicabili ai regimi specifici.
Nuovi codici dichiarativi e Product Identifiers
Per identificare la UHF nei sistemi doganali è previsto il codice F00, da utilizzare nel campo “Tax Type” (DE 14 03 039 000). L’avviso ADM richiama a tale fine modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, indicate come in corso di pubblicazione alla data del 23 ottobre 2026.
Dal 1° novembre 2026 diventano obbligatori anche gli identificativi di prodotto (Product Identifiers), finalizzati all’analisi dei rischi e ai controlli sulle merci vendute a distanza. I codici documento C127, C128, C129 e Y081 devono essere indicati a livello di articolo nei supporting document.
Per i soggetti AEO l’avviso segnala inoltre una modifica relativa alla possibile riduzione al 30% dell’importo di riferimento della garanzia globale a copertura delle merci vendute a distanza. La concreta applicabilità va valutata sulla base della disposizione di esecuzione pertinente.
Da fare entro il 1° novembre
Gli operatori interessati devono verificare l’adeguamento dei sistemi dichiarativi al codice F00 e ai codici PID, la corretta attribuzione delle informazioni a livello di articolo e l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento. È inoltre necessario tenere distinta la UHF dal dazio temporaneo di 3 euro e considerare il relativo trattamento IVA secondo il regime applicabile.
Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane, avviso 23 ottobre 2026; Regolamento (UE) 2026/2108; Regolamento (UE) 2026/382
