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Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2026 disciplina Vi.diCo.Web, il servizio online per la comunicazione preventiva relativa al visto di conformità. Dall’11 gennaio 2027 il canale diventa esclusivo e gestirà anche integrazioni, variazioni e rinunce.
In sintesi
Il provvedimento prot. n. 259305/2026 disciplina “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, il servizio dell’area riservata per la comunicazione ex art. 21, D.M. n. 164/1999.
La novità è procedurale ma con effetto operativo diretto: dall’11 gennaio 2027 la comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite il servizio online. La data di disponibilità della piattaforma sarà comunicata dall’Agenzia con apposito avviso sul proprio sito.
Restano invariati presupposti sostanziali, dati, dichiarazioni e documentazione richiesti dalla disciplina vigente.
Un unico ambiente per comunicazione, aggiornamenti e rinuncia
Vi.diCo.Web consentirà di gestire il primo invio e le successive vicende della comunicazione.
In particolare, il professionista potrà:
- trasmettere la comunicazione iniziale;
- presentare integrazioni alla comunicazione già inviata;
- comunicare le variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi;
- formalizzare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto;
- verificare lo stato di lavorazione della comunicazione;
- consultare l’elenco delle comunicazioni inviate;
- verificare la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Il servizio attesterà la protocollazione da parte della Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale.
Resta invariata la documentazione richiesta
La digitalizzazione non modifica gli obblighi documentali previsti per il visto.
Nella comunicazione restano richiesti i dati e le dichiarazioni previsti dall’art. 21, D.M. n. 164/1999, i dati delle garanzie stipulate e, quando presenti, quelli delle strutture attraverso le quali il professionista intende trasmettere le dichiarazioni.
Alla comunicazione dovrà essere allegata la documentazione prevista dall’art. 21, comma 2, lett. a), D.M. n. 164/1999.
Cambia il canale di trasmissione e gestione della pratica, non il contenuto degli elementi da comunicare.
Il termine di trenta giorni per le variazioni
Le variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti già trasmessi devono essere comunicate tramite Vi.diCo.Web entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.
Il termine decorre dal verificarsi della variazione e riguarda anche garanzie ed eventuali strutture utilizzate per la trasmissione.
La decorrenza dell’esclusività
La data di disponibilità della piattaforma sarà comunicata dall’Agenzia mediante un avviso sul proprio sito. Il provvedimento fissa però l’obbligatorietà del nuovo canale: dall’11 gennaio 2027 la comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite Vi.diCo.Web.
Il servizio consentirà inoltre di presentare integrazioni, comunicare variazioni e formalizzare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto.
Chi riguarda
- Professionisti individuati dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997:utilizzeranno Vi.diCo.Web per la comunicazione preventiva relativa al visto.
- Professionisti che modificano dati, elementi o documenti già trasmessi: la variazione va comunicata entro trenta giorni.
- Professionisti che rinunciano alla facoltà di rilasciare il visto: utilizzeranno l’apposita funzionalità online.
- Strutture indicate per la trasmissione delle dichiarazioni: i relativi dati e le variazioni confluiscono nella comunicazione.
Cosa cambia
- Dall’11 gennaio 2027 Vi.diCo.Web diventa il canale esclusivo per la comunicazione relativa alla facoltà di rilasciare il visto.
- La piattaforma gestisce comunicazione iniziale, integrazioni, variazioni e rinuncia.
- Il professionista può monitorare lo stato di lavorazione e consultare gli invii.
- Il servizio attesta la protocollazione della comunicazione.
- Contenuto e documentazione restano quelli previsti dall’art. 21, D.M. n. 164/1999,.
Obblighi e scadenze
Dall’11 gennaio 2027 la comunicazione tramite Vi.diCo.Web diventerà obbligatoria ed esclusiva.
Le variazioni devono essere comunicate tramite il servizio entro trenta giorni dal loro verificarsi.
Indicazioni operative
1. La comunicazione si compila nell’area riservata dell’Agenzia, mediante autenticazione digitale o, nei casi previsti, credenziali Entratel o Fisconline.
2. Vanno inseriti i dati e le dichiarazioni richiesti dall’art. 21, D.M. n. 164/1999,.
3. Vanno indicati i dati delle garanzie e delle eventuali strutture utilizzate per trasmettere le dichiarazioni.
4. Va allegata la documentazione prevista dall’art. 21, comma 2, lett. a), D.M. n. 164/1999.
5. L’invio è diretto alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del professionista.
Attenzione a
- Confondere l’attivazione del servizio con la decorrenza dell’obbligo esclusivo: la disponibilità sarà comunicata dall’Agenzia, mentre l’esclusività decorre dall’11 gennaio 2027.
- Dimenticare il termine per le variazioni: i trenta giorni decorrono dal verificarsi della modifica.
- Considerare sufficiente la trasmissione telematica senza allegati: resta richiesta la documentazione prevista dalla disciplina del visto.
Conclusioni
Il provvedimento introduce un canale digitale unico per la comunicazione preventiva relativa al visto e per gli eventi successivi. La novità è procedurale: requisiti informativi e documentali restano invariati, mentre dall’11 gennaio 2027 la comunicazione dovrà transitare esclusivamente tramite Vi.diCo.Web. Per i professionisti, i punti da presidiare sono la nuova procedura, il termine di trenta giorni per le variazioni e il corretto invio della documentazione richiesta.
