Il caso
L’associazione professionale Rossi & Rossi, i cui associati sono Mario e Giovanni Rossi, intende accedere al concordato preventivo biennale. Mario Rossi però presenta significative pendenze con l’Erario pari a circa 200.000 euro di cartelle non pagate relative a IRPEF di anni precedenti. È possibile esercitare l’opzione? Quali sono i vincoli che si pongono in capo ai vari soggetti?
La soluzione
Uno dei requisiti di accesso al concordato preventivo biennale è costituito dal fatto di non presentare debiti tributari oltre una determinata soglia: in particolare, l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, stabilisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia occorre condurre la verifica al 31 dicembre 2025 per quanto riguarda il concordato 2026-2027), non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi superiori alla soglia di 5.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione al concordato è tuttavia consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.
I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Al riguardo rilevano atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici e cartelle di pagamento conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale della dichiarazione. Non rilevano i debiti non scaduti ovvero oggetto di rateizzazione ancora in corso.
Al contrario, non sono rilevanti eventuali avvisi bonari, anche se scaduti.
Conseguentemente, l’associato che presenta cartelle scadute oltre soglia non può accedere al concordato preventivo biennale.
A questo punto occorre esaminare il legame esistente tra associati e associazione.
Nell’ambito della disciplina del concordato preventivo biennale è previsto uno stretto legame tra associazioni professionali e associati, così come tra soci di una società tra professionisti e i relativi soci. Tale legame opera tanto nell’ambito delle cause di esclusione, quanto in relazione alle ipotesi di cessazione dal concordato.
Facendo riferimento alle ipotesi di cessazione di cui all’art. 21 e alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 11, sono 2 le previsioni che interessano.
Con riferimento allo specifico tema dell’accesso al concordato quando uno dei soci/associati applica il regime forfettario, la risposta FAQ del 25 settembre 2025, precisa che la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA, quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.
Quindi pare logico concludere che, più in generale, le cause di esclusione che coinvolgono un associato non comportano alcun pregiudizio all’accesso per l’associazione, né tantomeno per l’accesso degli altri associati.
Nel recente forum con la stampa specializzata l’Agenzia ha però considerato il caso di un associato che non può accedere al concordato perché presenta debiti tributari oltre la soglia prevista dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (e non è nelle condizioni per scendere sotto soglia entro la data prevista per l’opzione, ossia il 31 ottobre 2026).
In relazione a tale situazione, dopo aver richiamato il legame necessario tra associati e associazione, l’Agenzia afferma che, poiché l’adesione al CPB dovrebbe essere effettuata congiuntamente sia dallo studio associato che da tutti gli associati dotati di partita IVA individuale, la mancanza di uno dei requisiti necessari, previsti dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, per uno degli associati impedisce l’adesione del singolo associato e, conseguentemente, impedisce l’adesione dell’associazione e degli altri associati interessati.
La risposta potrebbe sembrare, almeno in prima battuta, in contraddizione con quanto affermato in precedenza. In realtà questa posizione apre a una lettura diversa, che porta a differenziare le cause di esclusione. Evidentemente, sarebbe solo l’impossibilità per l’associato di applicare gli ISA (ossia il presupposto dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024) a liberare gli altri soggetti, mentre ogni altro elemento atto a inibire il concordato per uno degli associati pare idoneo a bloccarlo per tutti (tra questi la presenza di debiti tributari di cui all’art. 10, comma 2). Non è totalmente chiaro però quali siano le conseguenze di una mancata adesione al concordato da parte di uno degli associati per una delle cause di esclusione di cui all’art. 11.
Su questo punto sarebbe opportuna una conferma esplicita da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, trattandosi esattamente del punto esaminato dall’Agenzia, è certo che la presenza dei debiti tributari oltre soglia in capo a uno degli associati finisca per bloccare l’accesso al concordato preventivo da parte dell’associazione e, quindi, per effetto dei vincoli incrociati di cui si è detto, l’inibizione ad accedere al concordato riguarderà anche gli altri associati (nel caso trattato Giovanni Rossi).
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
