La sospensione dei diritti di voto come sanzione statutaria

Il contributo analizza la legittimità della sospensione del diritto di voto quale sanzione statutaria dell’inadempimento di obblighi sociali, alla luce dell’orientamento n. 96/2026 del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato. L’indagine distingue tra sospensione dell’esercizio del voto e condizione risolutiva, evidenziandone i diversi effetti sul computo dei quorum e sull’organizzazione societaria. Sono infine esaminati i limiti dell’autonomia statutaria nelle S.p.A. e nelle S.r.l. e i connessi profili fiscali.

La clausola penale tra diritto dei contratti e organizzazione societaria. Autonomia statutaria e sanzioni organizzative nel diritto societario

Prima di introdurre il tema centrale del presente contributo, avente a oggetto la recente massima n. 96 del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in tema di sospensione del diritto di voto come sanzione statutaria, appare opportuno prendere le mosse da brevi premesse di carattere civilistico rispetto all’istituto della clausola penale, la cui disciplina si rinviene all’art. 1382, c.c., nella parte relativa ai contratti in generale e, precisamente, nella Sezione dedicata agli effetti del contratto (Libro IV, Titolo II, Capo V, Sezione II, c.c.).

Con questo istituto, il Legislatore del 1942 ha inteso disciplinare uno strumento volto a rafforzare il vincolo obbligatorio. Questo rafforzamento si realizza attraverso una indiretta coercizione[1], nel senso di esercitare una pressione psichica preventiva sul contraente che si obbliga, suscitando in lui l’interesse ad adempiere al fine di evitare determinate conseguenze dannose[2], quali il pagamento della prestazione promessa, senza che il contraente adempiente debba fornire specifica prova del danno.

Accanto alla funzione coercitiva, solo indirettamente esercitata dalla penale, si colloca la funzione risarcitoria, chiaramente indicata nello stesso testo della legge, dal quale risulta, in definitiva, che la clausola penale si atteggia come una liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall’inadempimento[3].

Infine, nella clausola penale è ravvisabile, altresì, una funzione punitiva[4], in considerazione del fatto che il debitore inadempiente deve pagare la penale indipendentemente dalla prova del danno effettivamente subito e, soprattutto, anche se nessun danno sia stato arrecato alla controparte (purché la prestazione convenuta non sia manifestamente eccessiva ex art. 1384, c.c.). Per completezza appare utile precisare che, per orientamento dottrinario e giurisprudenziale prevalente, è da escludersi la possibilità di configurare una clausola penale “pura”, cioè avente funzione esclusivamente punitiva in quanto prescinderebbe completamente dal risarcimento del danno: in altri termini, il creditore potrebbe chiedere contemporaneamente sia il pagamento della penale sia il risarcimento del danno[5]. L’art. 1382, c.c., infatti, ponendo il principio per cui la penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa – potendo, tutt’al più, le parti derogarvi convenzionalmente ma solo rispetto al danno ulteriore – esclude, implicitamente, che l’inadempiente possa essere condannato a pagare la penale e in più tutto il danno arrecato.

Quanto alla natura giuridica, secondo l’orientamento prevalente[6] la clausola penale sarebbe un negozio autonomo, dotato di una propria autonomia causale consistente nel predisporre una sanzione per l’inadempimento dell’obbligazione nascente dal contratto. Si tratta, più precisamente, di un contratto consensuale (per la sua costituzione è sufficiente il semplice consenso legittimamente manifestato), con effetti obbligatori e, infine, di un contratto accessorio poiché accede a un contratto principale.

Come si è scritto poc’anzi in via di premessa alla trattazione che segue, con la clausola penale le parti intendono predisporre una sanzione per l’inadempimento di una determinata obbligazione nascente dal contratto. Da qualsiasi contratto. Non a caso l’istituto è disciplinato dalla legge all’interno di un complesso di disposizioni dedicato al negozio giuridico in generale. Non si deve sottovalutare, a tal proposito, che anche nell’ambito del fenomeno societario è possibile ravvisare una genesi contrattuale. D’altra parte è proprio l’art. 2247, c.c., a definire il contratto di società come l’accordo con cui 2 o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Appare, pertanto, pacifica la possibilità di estendere l’ambito applicativo della clausola penale anche alla materia societaria e, in particolare, ai casi di inadempimento di obblighi derivanti da patti sociali o da regole statutarie. Tuttavia, le peculiarità del sistema di diritto societario impongono all’interprete la necessità di interrogarsi circa il ruolo che può essere riconosciuto all’autonomia negoziale (rectius: statutaria) nel configurare la sanzione come peculiare regola organizzativa a carico del socio che si sia reso inadempiente rispetto a obblighi discendenti dallo Statuto o dai patti sociali.

Peraltro, l’introduzione di penali in Statuto appare coerente con l’impianto normativo che già prevede e regola alcune ipotesi di assoluta rilevanza sistematica. Si considerino le seguenti ipotesi:

  • in caso di mancato pagamento delle quote, gli artt. 2344, comma 2 (in tema di S.p.A.) e 2466, comma 3 (in tema di S.r.l.), c.c., attribuiscono agli amministratori la facoltà di dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme riscosse;
  • se lo Statuto prevede l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345, c.c., devono essere stabilite particolari sanzioni per il caso di inadempimento;
  • analogamente, in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi, lo Statuto ne disciplina, oltre alle modalità, alle condizioni di emissione e alla legge di circolazione, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

Le sanzioni statutarie nel diritto societario: l’orientamento del Consiglio notarile di Milano

Se dunque, allo stato dell’arte, appare del tutto ammissibile la possibilità di prevedere, quale regola statutaria, una sanzione pecuniaria a fronte dell’inadempimento da parte di un socio di un obbligo statutario, l’evoluzione del ragionamento attiene alla possibilità di prevedere una sanzione ben più radicale rispetto a quella di tipo pecuniario. Ci si è interrogati, pertanto, sulla possibilità di prevedere addirittura l’esclusione del socio dalla compagine sociale.

Anche a tal proposito appare utile una ricostruzione di tipo sistematico a partire proprio dalla disciplina in tema di S.r.l. L’art. 2473-bis, c.c., dispone che lo Statuto può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ove la giusta causa può essere diretta a sanzionare comportamenti del medesimo posti in essere in violazione di obblighi statutari. Nell’ambito della disciplina delle S.p.A., invece, non esiste una norma analoga a quella appena citata. Tuttavia, uno spazio di manovra sembra derivare dall’art. 2437-sexies, c.c., in tema di azioni riscattabili, ove si riconosce la possibilità di creare una categoria azionaria caratterizzata dalla soggezione a un potere di riscatto da parte della società o di altri soci. Secondo l’opinione già espressa nella massima n. 153 del Consiglio notarile di Milano, e condivisa dalla dottrina maggioritaria[7], il riscatto opera al verificarsi di determinati presupposti individuati nello Statuto e può perseguire una pluralità di esigenze, non necessariamente sanzionatorie, benché nulla vieti che la sua finalità possa essere proprio di tipo punitivo.

Dunque, partendo dal diritto civile e riconosciuto uno spazio di operatività alla clausola penale anche in ambito societario, preso atto, altresì, che detta penale può configurarsi come sanzione volta a estromettere il socio dalla società (attraverso l’applicazione degli istituti dell’esclusione, nelle S.r.l., e del riscatto azionario, nelle S.p.A.), si deve, a fortiori, riconoscere fondatezza alla tesi che propone una penale “soft” finalizzata non già a escludere il socio ma ad alterarne i diritti sociali e, segnatamente, il diritto di voto.

Anche in questo caso, ai fini della presente analisi, torna utile il dato normativo poiché per la liceità di detta tesi depongono una serie di previsioni normative, codicistiche e di legislazione speciale, quali:

  • la sospensione del diritto di voto per il caso di mancata esecuzione dei conferimenti, ai sensi degli artt. 2344, comma 4, e 2466, comma 4, c.c.;
  • l’ampio spazio riconosciuto all’autonomia statutaria nell’individuare le sanzioni in caso di inadempimento alle prestazioni accessorie nonché alle prestazioni gravanti sui sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto ai sensi degli artt. 2345 e 2346, c.c.;
  • la sospensione dei diritti di voto connessa al superamento di determinate soglie di partecipazione ovvero alla violazione di obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 16, 120, comma 5, 122, comma 4, TUF, e 24, TUB.

Proprio a partire dai menzionati indici sistematici, anche il Consiglio notarile di Milano è giunto ad analoga conclusione con la propria massima n. 198, riconoscendo la legittimità di: «clausole statutarie che sanzionano l’inadempimento a taluni obblighi derivanti dallo Statuto […] con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio […] la sospensione o limitazione del diritto di voto)».

La sospensione del diritto di voto come sanzione statutaria nella massima n. 96 del Consiglio notarile di Firenze

Arrivando, dunque, al cuore della presente trattazione e ripercorrendo l’iter del ragionamento giuridico che, a partire dalle disposizioni contenute nel Codice civile conduce fino alla conclusione, condivisa dal Notariato meneghino, secondo cui in ambito societario può essere configurata non solo una penale di tipo pecuniario oppure orientata all’esclusione del socio, ma anche una sanzione statutaria incidente sui diritti sociali e, in particolare, sul diritto di voto, si prende atto del recente orientamento avallato dal Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che, con l’orientamento n. 96/2026, si allinea a quanto già espresso dalla dottrina, riconoscendo la legittimità della «previsione in Statuto di clausole che sanzionano l’inadempimento di obblighi statutari con la sospensione dell’esercizio del diritto di voto».

Nello specifico, la questione affrontata dal Notariato fiorentino attiene alla possibilità di applicare, per scelta statutaria, la sanzione della sospensione del diritto di voto al socio che non adempia a obblighi – diversi da quello di versamento dei centesimi ancora dovuti – imposti dallo Statuto o da regolamenti organizzativi.

A tal proposito, accanto alle ipotesi normative che sanzionano l’inadempimento di taluni obblighi con la sospensione del diritto di voto, di cui si è già dato conto, preme osservare che la dottrina si è occupata delle azioni con voto risolutivamente condizionato considerando legittima, in via generale, l’emissione di una categoria azionaria con voto pieno destinato a venir meno (quindi risolutivamente condizionato) al ricorrere di un evento, come l’inadempimento, che riguardi il titolare delle azioni[8].

Il merito dell’orientamento societario in analisi, dunque, non risiede tanto nella questione in sé – già ampiamente affrontata dalla dottrina – quanto, piuttosto, nell’averne chiarito le implicazioni sul piano applicativo.

Andiamo con ordine.

Se la questione oggetto di analisi attiene alla possibilità che l’autonomia privata possa prevedere nello Statuto cause di sospensione del voto “atipiche”, e considerato che la dottrina ha già ammesso la legittimità della subordinazione del diritto di voto a condizioni risolutive di inadempimento di determinati obblighi, il focus si sposta, a questo punto, sulla necessità di individuarne le ricadute applicative.

Titolarità e legittimazione del diritto di voto: riflessi sui quorum assembleari

Per cercare di dare una risposta al quesito poc’anzi proposto, l’orientamento in analisi propone di distinguere a seconda che la fattispecie concreta venga qualificata come causa di sospensione del diritto di voto o quale evento dedotto nella condizione risolutiva del diritto di voto[9].

Infatti, alla qualificazione nell’uno o nell’altro senso consegue l’applicazione di diverse regole, come si deduce dall’art. 2368, c.c., norma dedicata alla disciplina della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni.

Precisamente, poiché l’avveramento della condizione risolutiva di inadempimento rende le azioni “istituzionalmente” prive del diritto di voto, le stesse non concorrono a formare il c.d. quorum costitutivo, secondo la disciplina contenuta nel comma 1, della disposizione citata.

Al contrario, le azioni a voto sospeso sono partecipazioni per le quali (utilizzando il lessico del Legislatore) «il voto non può essere esercitato». Esse, pertanto, si computano ai fini del calcolo del quorum costitutivo secondo la disciplina di cui al comma 3 dell’art. 2368, c.c., poiché la sospensione non priva il socio del diritto di voto.

Dunque, qualificare la fattispecie nell’uno o nell’altro senso ha delle rilevantissime conseguenze organizzative. Basti considerare che solo nel primo caso, non nel secondo, il socio è privato di qualsiasi rilevanza organizzativa.

La suesposta differenza di trattamento trova la propria ragione giustificativa nel fatto che solo l’autonomia privata può adottare delle scelte che – incidendo sul diritto di voto e con il limite sancito dall’art. 2351, comma 2, secondo capoverso, di cui si scriverà tra poco – possono alterare i rapporti di forza tra i soci. Non è un caso, infatti, che le fattispecie normative da cui risulta la sterilizzazione del diritto di voto (di cui si è già scritto; si veda, ex multis, l’art. 2344, comma 4, c.c.) si atteggino sempre come cause di sospensione del voto, pertanto senza alcuna interferenza sul calcolo del quorum costitutivo e, conseguentemente, sui rapporti di forza tra gli investitori.

Pertanto, evidenzia l’orientamento n. 96, la diversa disciplina consegue al diverso piano sul quale agiscono le 2 fattispecie: l’estinzione del diritto di voto, conseguente al verificarsi della condizione risolutiva di inadempimento, agisce sul piano della titolarità del diritto medesimo; la sospensione del diritto di voto opera, invece, sul piano della mera legittimazione al suo esercizio.

Condizione risolutiva del voto e limite dell’art. 2351, comma 2, c.c.

Una volta evidenziata la disciplina applicabile alle diverse fattispecie di “sterilizzazione” del voto, a seconda che venga qualificata come causa di sospensione o come condizione risolutiva incidente sulla titolarità, e gli effetti che ne conseguono, la massima fiorentina si sofferma sulle conclusioni cui è pervenuta la dottrina in materia di subordinazione del diritto di voto alla condizione risolutiva di inadempimento, per approfondirne le condizioni di applicabilità alla luce dell’art. 2351, comma 2, c.c., ai sensi del quale: «il valore di tali azioni (cioè delle azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti o con voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni) non può complessivamente eccedere la metà del capitale sociale».

Tale snodo argomentativo appare cruciale all’interno dell’analisi effettuata dal Notariato toscano, ove si tenta di conciliare un risultato già conquistato dalla dottrina (la sanzione statutaria della sospensione del diritto di voto, come si è già ampiamente esposto), con i profili di natura squisitamente tecnica e giuridica di ricostruzione del meccanismo sanzionatorio, anche alla luce delle conseguenze organizzative che ne derivano.

In primo luogo, occorre tenere presente che è legittima la creazione di una categoria azionaria caratterizzata dalla soluzione sanzionatoria che agisce sulla titolarità del diritto di voto. Tuttavia, la legittimità di tale previsione statutaria, per espressa previsione normativa contenuta all’interno dell’art. 2351, comma 2, seconda parte, c.c., presuppone che il valore dei titoli compresi all’interno di detta categoria non superi complessivamente la metà del capitale sociale; ciò al fine di evitare un’alterazione dei rapporti di forza tra azionisti, rischio che si concretizzerebbe nel momento in cui la gestione sociale, di fatto, si concentri in capo a una minoranza di soci.

In tale ipotesi, inoltre, non si pone alcun problema di parità di trattamento tra gli azionisti appartenenti alla medesima categoria perché la condizione è riferibile astrattamente a tutti loro e, quindi, può sempre astrattamente avverarsi rispetto a ognuno di essi[10].

Ora, si immagini di volersi collocare al di fuori della fattispecie della categoria azionaria, poc’anzi descritta, introducendo una sanzione – pur sempre incisiva sulla titolarità del voto – ma applicabile a tutti gli azionisti della società. Ci si interroga se anche rispetto a questa diversa fattispecie trovi applicazione il limite di cui all’art. 2351, comma 2, seconda parte, c.c..

Secondo un primo filone interpretativo[11], teoricamente condivisibile ma non consolidato, la disposizione da ultimo citata non dovrebbe trovare applicazione, in quanto le azioni non sarebbero stabilmente menomate del diritto di voto; tale privazione sarebbe del tutto eventuale. Si può parlare, a tal riguardo, di voto intermittente in quanto esso è suscettibile di variare più volte nel corso della vita della società, anche se l’azione rimanga sempre nelle mani dello stesso soggetto.

La soluzione preferibile, dunque, dal punto di vista applicativo, sembra essere quella che riferisce la sanzione che incide sulla titolarità del diritto di voto a una categoria di soci, e non a tutti i soci.

Si rammenta, a tal riguardo, che tale soluzione è fondata sull’art. 2351, comma 2, c.c.; postula il rispetto di detto limite normativo; produce l’effetto di privare le azioni del socio inadempiente di qualsiasi peso organizzativo.

La sospensione del voto come limitazione della legittimazione all’esercizio

L’analisi, a questo punto, torna sul quesito centrale, al quale l’orientamento n. 96/2026 ha cercato di dare una risposta: sgomberato il campo dalla sanzione incidente sulla titolarità, l’autonomia negoziale può prevedere nello Statuto cause di sospensione del voto – cioè incidenti sulla legittimazione all’esercizio del diritto, anziché sulla titolarità dello stesso – “atipiche”, per sanzionare l’inadempimento di obblighi di natura sociale?

Ormai è consolidato il dato per cui l’istituto della sospensione del diritto di voto, non agendo sulla titolarità ma sulla legittimazione all’esercizio del diritto, si colloca sicuramente al di fuori dell’alveo applicativo dell’art. 2351, comma 2, seconda parte, c.c..

Inoltre, è assolutamente pacifico e condiviso che il principio di atipicità delle categorie azionarie ex art. 2348, c.c., consente all’operatore di andare oltre le fattispecie già disciplinate dall’art. 2351, c.c.[12]; non esistono, infatti, limiti agli eventi o alle condizioni che possono determinare la sospensione del voto. L’unico limite generale resta quello delle condizioni meramente potestative.

Da un altro punto di vista, inoltre, esigenze di coerenza sistematica pretendono che se l’autonomia statutaria (con il limite di cui alla seconda parte del comma 2 dell’art. 2351), può incidere sui quorum costitutivi mediante la creazione di categorie azionarie “istituzionalmente” prive del voto; allora non si vede perché la stessa autonomia non possa perseguire un effetto meno incisivo, limitato cioè al solo quorum deliberativo, dando rilevanza a determinati eventi che rilevino sul piano organizzativo come mera causa di sospensione del diritto di voto; in definitiva, quale condizione che agisce sul piano della sola legittimazione all’esercizio del diritto.

Dal punto di vista sistematico, la tesi proposta è sostenuta da una serie di indicazioni. Particolarmente significativo appare il disposto del comma 3 dell’art. 2351, c.c., che legittima la previsione statutaria per cui «in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti». A tal riguardo la dottrina ha acutamente osservato come la norma legittimi un risultato senza descrivere il meccanismo tecnico per attuarlo. Dunque, quel risultato può essere conseguito tanto agendo sulla titolarità, quanto agendo sulla legittimazione[13]. Nella seconda ipotesi, allora, il diritto di voto si deve considerare sospeso rispetto alle azioni che eccedono numericamente la soglia massima di possesso consentita nello Statuto.

Ulteriormente, occorre evidenziare che già da tempo la dottrina[14] (ma, a ben vedere, anche lo stesso Legislatore) ha ammesso la possibilità di prevedere, quale evento condizionante l’esercizio di diritti sociali, l’avverarsi di situazioni soggettive degli azionisti. Basti pensare, ad esempio, all’art. 127-quater, TUF, che prevede una maggiorazione del diritto di voto subordinata alla circostanza di aver detenuto le azioni per un certo periodo di tempo stabilito nello Statuto. Se il superamento di determinate soglie costituisce un evento a rilevanza soggettiva, non vi sono ragioni per escludere che altre condizioni soggettive possano incidere sulla legittimazione all’esercizio del voto.

I precedenti indici sistematici risultano dunque favorevoli nel senso di ammettere la possibilità di correlare l’esercizio del diritto di voto a condizioni o situazioni soggettive dell’azionista, senza necessità di istituire un collegamento oggettivo con la partecipazione tramite la creazione di una categoria azionaria.

In questa prospettiva, la distinzione inizialmente proposta tra categoria azionaria e clausola generale applicabile astrattamente a tutti i soci resta rilevante solo quando si incide sulla titolarità; invece perde quando la scelta statutaria è nel senso di far operare la clausola sul piano della mera legittimazione.

Conclude il Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato nel senso di ritenere legittima nelle S.p.A. la previsione statutaria che l’inadempimento di un obbligo costituisca causa di sospensione del voto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2344, comma 4, c.c., in tema di socio moroso.

Profili applicativi nelle S.r.l.

Infine, l’orientamento in analisi ripropone il problema interpretativo rispetto alle Società a responsabilità limitata.

L’indagine deve necessariamente coordinarsi con alcuni aspetti peculiari. Ci si riferisce in particolare alla regola della ripartizione del capitale secondo un criterio di tipo personalistico e alle regole, entrambe codificate all’interno dell’art. 2479, comma 5, c.c., per cui tutti i soci hanno diritto di partecipare alle decisioni e il loro voto vale in misura proporzionale.

Altro dato normativo da tenere necessariamente in considerazione, prima di approfondire il ragionamento sviluppato dal Notariato toscano, è l’art. 27, comma 3, D.L. n. 179/2012, ai sensi del quale nelle S.r.l. PMI è legittimo creare, in via statutaria, quote senza diritto di voto o con voto condizionato. A tal riguardo è già stata ampiamente argomentata in dottrina l’inapplicabilità del limite di cui all’art. 2351, comma 2, seconda parte, c.c., per mancanza della stessa ratio iuris[15].

Partendo proprio dalle S.r.l. PMI, si ritiene che nel caso in cui siano create categorie di quote a voto limitato o condizionato, l’applicazione analogica dell’art. 2368, c.c. (già sostenuta dal Consiglio notarile di Milano con la massima n. 174) rappresenta una necessità funzionale, altrimenti si vanificherebbe il valore organizzativo delle scelte statutarie, perdendo di rilevanza la distinzione tra cause di sospensione e condizione risolutiva del voto[16].

Nelle S.r.l. ordinarie, invece, se il condizionamento del voto è previsto con riferimento al singolo socio le alternative sono 2: o l’applicazione dell’art. 2368, comma 1, e quindi lo scomputo della quota senza diritto di voto dal quorum costitutivo, è espressamente prevista; altrimenti opera la disciplina di cui all’art. 2479, comma 5, c.c., secondo la quale «ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni», pertanto tutte le quote sociali devono essere computate nel quorum costitutivo.

Ci si chiede, a questo punto, se il citato art. 2479, comma 5, c.c., possa essere derogato in favore dell’applicabilità della regola di cui all’art. 2368, c.c.. Detto in altri termini, prevedere con apposita regola statutaria l’applicazione dell’art. 2368 presuppone risolta, in senso positivo, la questione della derogabilità dell’art. 2479, comma 5, c.c..

La risposta prevalente è positiva[17].

Infatti, se all’attribuzione di un diritto particolare di tipo decisionale rispetto a una determinata materia consegue l’esclusione degli altri soci dal procedimento decisionale, va da sé che non è nemmeno configurabile un diritto di intervento. Rispetto ai soci privi di tale diritto particolare – e, quindi, del correlato diritto di voto – il risultato organizzativo è lo scomputo della loro partecipazione dal quorum costitutivo.

Di conseguenza, anche quando il socio è privato del diritto di voto a seguito dell’inadempimento di un determinato obbligo sociale – ammettendo l’applicabilità dell’art. 2368, in deroga all’art. 2479, comma 5, c.c. – può ritenersi escluso anche dal diritto di intervento con perdita di ogni rilevanza sotto il profilo organizzativo.

Anche in questa sede, dunque, torna ad acquisire rilevanza la qualificazione dell’inadempimento come causa di sospensione del voto oppure come condizione incidente sulla titolarità.

Rilievi fiscali: sospensione del voto e trasferimento del controllo

Siano consentiti, infine, solo brevi cenni rispetto ad alcuni aspetti di rilevanza fiscale.

L’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 (c.d. TUS), di recente riformato con il D.Lgs. n. 139/2024, conferma l’esenzione dall’imposta di successione e donazione al ricorrere congiunto di una serie di requisiti. Innanzi tutto, deve trattarsi di trasferimenti effettuati per donazione, successione e patti di famiglia (requisito negoziale); il trasferimento deve avvenire a favore dei discendenti e del coniuge (requisito soggettivo) e deve avere a oggetto aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni (requisito oggettivo). Con l’ulteriore precisazione che qualora si tratti di società di capitali è necessario che la partecipazione trasferita faccia acquisire o integrare il controllo di diritto, che si ha – ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. – quando si può esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 271/2025, coerentemente, ha statuito che la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto di una partecipazione di controllo può beneficiare dell’esenzione da imposta quando è accompagnata dal trasferimento della maggioranza dei diritti di voto al nudo proprietario, mediante convenzione che deroga all’art. 2352, c.c..

Pertanto, altrettanto coerentemente si può affermare che se il voto è sospeso per il cedente a causa di una condizione soggettiva, circostanza del tutto personale, tale situazione non si trasmette automaticamente al cessionario. Di conseguenza non sembrano sorgere ostacoli applicativi all’acquisizione (o all’integrazione) del controllo con possibilità di beneficiare della relativa esenzione dall’imposta di successione o donazione.


[1] F. Messineo, “Il contratto in genere”, in A. Cicu – F. Messineo (a cura di), Tratt. dir. civ. comm, Milano, 1968, vol. I, pag. 209.

[2] C.M. Bianca, Diritto Civile. 5. La responsabilità, Milano, 1994, pag. 223.

[3] M.C. Diener, Il contratto in generale, Milano, 2015, pag. 543.

[4] D. Barbiero, Sistema del diritto privato italiano, Torino, 1965, vol. II, pag. 80.

[5] In tal senso, F. Messineo, ult. op. cit., pag. 213; “Cass. 4 giugno 1976 n. 2020”, in Foro.it.; contra V.M. Trimarchi, voce “Clausola penale”, in Enc. Dir., Milano, 1960, pag. 105 ss.

[6] C.M. Bianca, ult. op. cit., pag. 227.

[7] M. Maltoni, “Sulla riscattabilità delle quote di Società a responsabilità limitata”, in Società, n. 2/2019, pag. 149 ss.; M.S. Spolidoro, “Clausole statutarie sanzionatorie dell’inadempimento degli obblighi assunti dai soci: dall’esclusione alla clausola penale”, in S.r.l. artigiana e autonomia statutaria, in Quaderni del Notariato, Milano, 2007, pag. 156 ss.

[8] A. Angellilis – M.L. Vitali, “sub art. 2351”, in P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), Commentario alla Riforma delle società, Milano, 2008, pag. 429.

[9] In tal senso, M. Maltoni, “Sospensione del voto in funzione punitiva e autonomia statutaria”, in Orizzonti del diritto commerciale, Fascicolo n. 3/2025, pag. 1064 ss.

[10] I. Pollastro, Il voto condizionato nelle società di capitali, Milano, 2021, pag. 187.

[11] I. Pollastro, ult. op. cit., pagg. 113-114;

[12] A. Angellilis – M.L. Vitali, ult. op. cit., pag. 400; I. Pollastro, ult. op. cit., pag. 180; M. Notari, “sub art. 2348”, in P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari (diretto da), Commentario alla Riforma delle società, Milano, 2008, pag. 157 ss.

[13] G. A. Rescio, “Tetti di voto, tetti di partecipazione”, in RDS, 2016, pag. 316.

[14] I. Pollastro, ult. op. cit., pag. 72 ss.; M.L. Vitali, ult. op. cit., pag. 429.

[15] In tal senso, massima n. 174 del Consiglio notarile di Milano; orientamento n. IN3 del Comitato regionale Triveneto.

[16] In tal senso, massima n. 174 del Consiglio notarile di Milano.

[17] In tal senso, massima n. 138 del Consiglio notarile di Milano.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie”.

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