Impugnabile il provvedimento di fermo amministrativo non la comunicazione preventiva

Il fermo amministrativo dei veicoli, disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, può essere disposto dall’agente della riscossione previo avviso al debitore, che dispone di 30 giorni per pagare o dimostrare la strumentalità del bene all’attività d’impresa o professionale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che, decorso tale termine, il fermo viene iscritto senza necessità di un’ulteriore comunicazione. Ai fini della tutela del contribuente, resta centrale la distinzione tra preavviso e provvedimento definitivo di fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati – c.d. ganasce fiscali – è disciplinato dall’art. 86, D.P.R. n. 602/1973, e costituisce il provvedimento con il quale l’agente della riscossione impone un vincolo giuridico di indisponibilità sul veicolo di proprietà del debitore o dei coobbligati che permane fino al pagamento del debito o all’eventuale pignoramento del bene. 

Infatti, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella – ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 – senza che sia intervenuto pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla Direzione regionale delle Entrate e alla Regione di residenza. 

La procedura di iscrizione del fermo dei beni mobili è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione. 

Per effetto del fermo amministrativo il veicolo non può circolare. Qualora il veicolo dovesse circolare è prevista la sanzione di cui all’art. 214, comma 8, D.Lgs. n. 285/1992– c.d. Codice della strada – secondo cui chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da 1.984 a 7.937 euro. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo e l’immediata rimozione e trasporto del veicolo in un apposito luogo di custodia (art. 214-bis, D.Lgs. n. 285/1992). 

Inoltre, gli eventuali atti di disposizioni del veicolo sono inefficaci nei confronti dell’Agenzia/agente della riscossione, e quindi non opponibili.  

Nel corso dell’annuale incontro svoltosi con la stampa specializzata nel mese di settembre 2026, si è chiesto di sapere se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia obbligata a notificare sia il preavviso di fermo sia il successivo provvedimento di fermo vero e proprio, ai fini dell’eventuale impugnazione di quest’ultimo, atteso che ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, tra gli atti impugnabili è menzionato solo il fermo amministrativo e non anche il preavviso di fermo.  

Per l’Ente, nel rispetto dell’art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, Agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla notifica della comunicazione preventiva di cui al citato art. 86, comma 2, ai sensi del quale, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, il fermo viene successivamente eseguito «senza necessità di ulteriore comunicazione». 

In conclusione, basta eventualmente impugnare – se ne sussistono i presupposti – solo il provvedimento di fermo amministrativo, in quanto l’eventuale comunicazione preventiva non genera effetti sostanziali.

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