La residenza fiscale delle società si determina in base alla sede legale, alla direzione effettiva o alla gestione ordinaria svolta principalmente in Italia, secondo criteri sostanziali recepiti anche dal nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi dal 2027. In materia di esterovestizione, assumono rilievo il luogo delle decisioni strategiche e l’effettivo radicamento economico della società. La Cassazione n. 7694/2026 ribadisce che, ai fini IVA, non basta la gestione dall’Italia, ma occorre verificare l’eventuale natura artificiosa della struttura estera.
Per espressa disposizione normativa, ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso».
Dal 1° gennaio 2027 si dovrà fare riferimento all’art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, ossia al “Nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi”, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
In definitiva, sono considerate residenti in Italia le società, le associazioni e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.
In merito giova evidenziare che:
- la sede di direzione effettiva coincide con la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso (con contestuale recepimento del criterio di localizzazione della residenza fiscale adottato nella generalità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni);
- la gestione ordinaria è, invece, riferita al continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso (imponendo, quindi, una valutazione dell’effettivo radicamento della società, dell’ente o dell’associazione in un determinato territorio).
Il legislatore è intervenuto anche sulla presunzione legale relativa in tema di esterovestizione, già prevista dall’art. 73, comma 5-bis, TUIR, come di seguito schematizzato:
| VECCHIA VERSIONE (art. 73, comma 5-bis, TUIR) | NUOVA VERSIONE (art. 83, comma 6, D.Lgs. n. 117/2026) |
| «Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato». | «Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato». |
Analizzando la giurisprudenza espressa in sede di legittimità «la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, ossia il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente» (cfr. Cass. n. 3604/1984, n. 5359/1988, n. 497/1997, n. 7037/2004, n. 6021/2009 e n. 2813/2014).
In ambito internazionale la giurisprudenza comunitaria mostra di convergere sulla rilevanza della “sede effettiva” come sopra descritta, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl, che ha statuito che la «nozione di sede dell’attività economica indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima” (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società».
Inoltre, a tal fine, «possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61)» (cfr. Cass. n. 15424/2021; Cass. n. 16697/2019).
In sintesi, sulla base dell’orientamento espresso dai giudici di Piazza Cavour (Cass. n. 15424/2021, cit.; Cass. n. 16697/2019, cit.), facendo riferimento al richiamato art. 73, comma 3, TUIR, la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come «luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente».
Tale valutazione, sulla base di un approccio di effettività sostanziale, deve tenere conto anche di ulteriori rilevanti fattori sostanziali, tra i quali lo svolgimento dell’attività principale che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale (Cass., Sez. trib., n. 1554/2023, Cass., Sez. trib., n. 3386/2024, Cass. n. 23150/2022, Cass. n. 11710/2022, Cass. n. 24872/2020, Cass. n. 15184/2019).
Sul tema della esterovestizione societaria, con particolare riferimento all’IVA, si cita l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. V civile, con la sentenza n. 7694 pubblicata in data 30 marzo 2026.
L’esterovestizione, ai fini IVA, comporta anzitutto l’effettuazione di un approfondimento sostanziale della sede effettiva della società, non essendo sufficiente che le decisioni imprenditoriali vengono assunte in Italia.
Ciò che rileva è dimostrare che legal entity estera abbia natura artificiosa e sia priva di un reale radicamento economico (avendo quindi le caratteristiche tipiche di una struttura di puro artificio).
La Direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli artt. da 43 a 59, Direttiva IVA.
A seguito della modifica, l’art. 44, Direttiva IVA, dispone: «Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione».
A partire dal 2010 l’art. 7-ter, Decreto IVA, introduce il criterio del luogo del committente, secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Quindi, con riferimento agli anni d’imposta successivi al 2010, trova applicazione il criterio del luogo in cui i servizi vengono resi.
Pertanto, ove venga confermata l’ipotesi di esterovestizione formulata nell’avviso di accertamento, i servizi prestati dalla società estera sarebbero rilevanti a fini IVA per il diritto interno.
Ciò detto, ai fini della corretta applicazione delle previsioni normative previste in tema di società esterovestite, non rileva «accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale», quanto «se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica» (ex multis, Cass. n. 2869/2013).
In conclusione, è necessario accertare che si tratti di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso «la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (cfr. Cass. n. 33234/2018).
