La fusione societaria rappresenta uno strumento centrale di riorganizzazione, capace di concentrare patrimoni, attività e rapporti giuridici in funzione di obiettivi strategici, gestionali e finanziari. Sul piano fiscale, l’operazione resta improntata alla neutralità, con subentro della società risultante nelle posizioni soggettive delle partecipanti, ma richiede attenzione nella gestione dei disallineamenti contabili-fiscali, delle riserve in sospensione e del riporto di perdite, ACE e interessi passivi.
Le operazioni di riorganizzazione societaria costituiscono fasi cruciali per le imprese che richiedono un’analisi multidisciplinare capace di integrare aspetti civilistici, fiscali e contabili. Comprendere appieno le alternative disponibili consente di ottimizzare la struttura aziendale, massimizzare l’efficienza economica e fiscale e garantire al contempo la tutela dei diritti di tutti gli stakeholder coinvolti.
In questo contesto, riveste un ruolo di primaria importanza la fusione societaria, operazione straordinaria finalizzata alla concentrazione di patrimoni e attività, in funzione delle esigenze strategiche dell’impresa.
Per il tramite della fusione si possono perseguire obiettivi di natura commerciale, amministrativa, finanziaria, produttiva, tecnologica e logistica.
Una fusione tra società appartenenti al medesimo gruppo consente, ad esempio, di riorganizzare la struttura societaria al fine di rendere più snello ed efficiente il processo decisionale, o ancora, di ridurre i costi gestionale ottimizzando risorse finanziarie e amministrative e semplificare la catena di controllo.
Viceversa, la fusione tra società tra loro indipendenti può consentire, ad esempio, di ridefinire l’assetto di fornitura, operando una fusione con un fornitore, o ancora per accedere in nuovi mercati, incamerare know how o risorse non reperibili sul mercato o eliminare i concorrenti per assicurarsi in modo rapido la quota maggioritaria del mercato.
Aspetti procedurali
La fusione è un’operazione di carattere straordinario che consente di concentrare e integrare nella loro complessità 2 o più società mediante la realizzazione di una unificazione sia giuridica che economica.
La fusione dà luogo a una vicenda successoria a titolo universale della società che risulta post fusione in quanto assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e prosegue in tutti i loro rapporti anteriori all’operazione di fusione.
Va precisato che il Legislatore non ha fornito una definizione giuridica di fusione ma con l’art. 2501, comma 1, c.c., ne ha previste 2 forme di attuazione, ossia mediante la costituzione di una nuova società, oppure attraverso l’incorporazione in una società di una o più altre società.
L’iter si avvia con una fase preparatoria di progettazione volta ad assicurare la massima trasparenza verso soci e terzi. Il fulcro di questo momento è la redazione del progetto di fusione da parte degli amministratori, nel quale assume rilevanza centrale la determinazione del rapporto di cambio, che esprime il numero di azioni o quote della società risultante dalla fusione da attribuire ai soci delle società incorporate o fuse in cambio delle loro partecipazioni.
Il corredo documentale a supporto dell’operazione si completa con la situazione patrimoniale (sostituibile con il bilancio d’esercizio, se chiuso nei 6 mesi precedenti), la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.
La fase di attuazione della fusione prende il via con l’iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese e il deposito della relativa documentazione presso le sedi sociali almeno 30 giorni prima dell’assemblea, termine rinunciabile soltanto con il consenso unanime dei soci.
Decorsi tali termini, i soci approvano l’operazione con delibera redatta da un notaio, anch’essa soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni. Si apre quindi una finestra di 60 giorni dall’ultima delibera iscritta, concepita a tutela dei creditori sociali per consentire loro di proporre eventuale opposizione; questa attesa può tuttavia essere evitata qualora tutti i creditori diano il proprio consenso o vengano integralmente soddisfatti.
Il procedimento si perfeziona con la stipula dell’atto di fusione per atto pubblico. Con l’esecuzione dell’ultima iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto stesso, l’operazione acquisisce definitiva efficacia e determina la contestuale estinzione della/e società incorporata/e ed il subentro della risultante in tutti i loro diritti e obblighi.
Aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale il TUIR configura l’operazione di fusione come un’operazione neutrale, ossia non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di redditi nelle società partecipanti la fusione.
La disciplina fiscale si articola nei seguenti aspetti chiave:
- effetto successorio a titolo universale. La società risultante subentra nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate con possibilità di disapplicazione per lo status di sospensione di imposta per riserve di patrimonio e il mantenimento in capo alla società risultante del diritto di riportare le perdite fiscali maturate sino all’efficacia della fusione;
- allineamento dei valori contabili e fiscali. Essendo neutra è possibile che dall’operazione emergano dei disallineamenti tra i valori civilistici e fiscali, ad esempio a seguito di allocazione del disavanzo. La società risultante della fusione può ottenere riconoscimento fiscali di detti maggiori valori iscritti affrancando i valori in base a quanto previsto dall’art. 172, comma 10-bis, TUIR, in forza del quale è possibile allineare i valori mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18% per l’IRES e del 3% l’IRAP (art. 176, comma 2-ter, TUIR). Su questo punto la riforma IRPEF/IRES è intervenuta pesantemente e ha integralmente sostituito la precedente formulazione dell’art. 176, comma 2, TUIR, circoscrivendo a quella appena descritta come l’unico regime opzionale in deroga alla neutralità fiscale;
- riserve in sospensione di imposta. Il comma 5 dell’art. 172, TUIR, impone che le riserve in sospensione di imposta iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito delle società fuse o incorporate se e nella misura in cui non siano state ricostituite a bilancio utilizzando in via prioritaria l’avanzo di fusione. Quindi è importante che il vincolo di sospensione di imposta venga ricostituito nelle riserve della risultante o incorporante pena l’assoggettamento a imposizione di detta riserva.
Sul piano fiscale, la disciplina del riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi indeducibili nelle operazioni di fusione rappresenta uno dei profili di maggiore delicatezza, finalizzato a evitare manovre elusive volte al mero commercio di posizioni fiscali favorevoli (le c.d. bare fiscali).
In linea generale, l’art. 172, TUIR, subordina la trasferibilità di tali posizioni alla società risultante o incorporante al contestuale superamento di 2 condizioni operative:
- Test del Patrimonio Netto (Equity Test): stabilisce un limite quantitativo massimo al riporto, parametrato all’ammontare del patrimonio netto contabile della società che reca le perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della fusione;
- Test di Vitalità (Vitality Test): mira a riscontrare l’effettiva continuità operativa della società. A tal fine, dal conto economico dell’esercizio precedente a quello di delibera della fusione devono risultare ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, in misura superiore al 40% della media dei medesimi parametri rilevati negli ultimi due esercizi precedenti.
Se anche uno solo dei due test non risulta superato, le perdite fiscali, le eccedenze ACE e le eccedenze di interessi passivi non possono essere trasferite automaticamente alla società risultante o incorporante.
Riforma IRPEF/IRES e Decreto Omnibus
Al quadro sopra descritto si sono affiancate rilevanti disposizioni normative (oltre a quella già citata) introdotte con la riforma dell’imposizione sui redditi avviata dal D.Lgs. n. 192/2024 (c.d. Riforma IRPEF/IRES), poi completata dal D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus), tese a valorizzare maggiormente la sostanza economica delle operazioni stesse:
- superamento del limite contabile mediante perizia giurata. In un’ottica orientata alla realtà economica dell’impresa, il limite quantitativo dell’equity test non è più rigido. La società ha infatti la facoltà di assumere, in luogo del patrimonio netto contabile, il valore economico effettivo della società che detiene le perdite. Tale valore deve essere asseverato tramite una relazione giurata di stima redatta da un professionista abilitato alla data di efficacia giuridica della fusione. In assenza della perizia, continua ad applicarsi il tetto del patrimonio netto contabile;
- semplificazione per le fusioni infragruppo. Per agevolare le riorganizzazioni interne ai gruppi aziendali, il Legislatore ha introdotto l’art. 177-ter, TUIR. Qualora la fusione avvenga tra società appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., le perdite fiscali beneficiano della libera compensabilità. Di conseguenza, i test di vitalità e di patrimonio netto vengono disapplicati, garantendo una piena e lineare neutralità fiscale al riassetto organizzativo infragruppo;
- chiusura fiscale della società incorporata o fusa. Il Legislatore è infine recentemente intervenuto, con il Decreto Omnibus, sull’art. 172, TUIR, per perfezionare il coordinamento temporale dei periodi d’imposta nelle operazioni di fusione. Nello specifico, la norma arretra la chiusura dell’ultimo periodo fiscale della società fusa o incorporata al giorno immediatamente antecedente a quella di efficacia della fusione, superando così la precedente formulazione in forza della quale coincideva con la data stessa di perfezionamento dell’operazione. Di conseguenza, ai fini della determinazione del reddito imponibile si rende necessaria la redazione di un’apposita situazione economico-patrimoniale di chiusura, applicando le ordinarie regole fiscali proprie della società fusa o incorporata, relativa alla frazione d’esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e il giorno antecedente l’efficacia giuridica della fusione.
