La gestione del cumulo fra iperammortamento e credito d’imposta ZES

Gli investimenti in beni strumentali nuovi localizzati nel Mezzogiorno possono beneficiare del cumulo tra iperammortamento 2026-2028 e credito d’imposta ZES, trattandosi di misure di natura diversa. Il cumulo resta tuttavia soggetto alle regole dell’iperammortamento, fondate sul divieto di doppio finanziamento, sul divieto di sovracompensazione e sulla nettizzazione della base di calcolo rispetto ad altre sovvenzioni o contributi ricevuti sui medesimi costi. La principale criticità operativa riguarda lo sfasamento temporale tra comunicazione di completamento dell’investimento e determinazione definitiva del credito ZES.

Gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel Mezzogiorno possono beneficiare di un doppio incentivo: l’iperammortamento (Nuovo Piano Transizione 5.0), misura non selettiva introdotta dall’art. 1, commi 427–436, Legge n. 199/2025, e il credito d’imposta ZES, aiuto di Stato disciplinato dall’art. 16, D.L. n. 124/2023, come prorogato dai commi 438–443 della Legge n. 199/2025.

Nonostante non vi sia una perfetta coincidenza dell’ambito oggettivo delle 2 agevolazioni, in caso di investimenti in beni funzionali alla trasformazione digitale delle imprese localizzate nel Mezzogiorno sussiste possibilità di cumulo.

La gestione del cumulo fra iperammortamento e credito d’imposta ZES su investimenti effettuati nel 2026 presenta una particolarità legata allo sfasamento temporale tra il completamento dell’iter di accesso e fruizione dell’iperammortamento e il riconoscimento del credito effettivo ZES.

Per applicare correttamente 2 o più misure sugli stessi costi è essenziale conoscerne le rispettive nature, fonti di finanziamento e regole di cumulo.

Il credito d’imposta ZES è un aiuto di Stato a finalità regionale, ai sensi dell’art. 107, TFUE, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (c.d. Regolamento GBER).

L’incentivo ZES è cumulabile con:

A titolo esemplificativo, in caso di cumulo del credito ZES con la Nuova Sabatini, che è un aiuto di Stato in esenzione da notifica (Regolamento GBER), il cumulo è ammesso qualora il riparto delle risorse assegni una percentuale di agevolazione più bassa rispetto a quella massima prevista.

Al contrario, la sinergia fra iperammortamento 2026‑2028, misura di carattere generale, e credito ZES, aiuto di Stato, non è assoggettata al rispetto delle intensità massime di aiuto dei Regolamenti di esenzione.

Il cumulo è, dunque, ammesso nel rispetto delle regole previste dalla disciplina iperammortamento.

In particolare, il comma 431 della Legge n. 199/2025 dispone che: «Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili […]».

La disciplina di cumulo dell’iperammortamento si sintetizza, quindi, nei seguenti principi:

  • divieto di doppio finanziamento;
  • divieto di sovracompensazione;
  • regola della nettizzazione.

Soffermandosi sulla regola della nettizzazione, essa prevede che la base di calcolo dell’iperammortamento vada nettizzata da ogni altra sovvenzione o contributi «ricevuti», a qualunque titolo, sui medesimi costi ammissibili.

In caso di cumulo fra iperammortamento e credito d’imposta ZES non è possibile conoscere l’importo da nettizzare alla base di calcolo oggetto di maggiorazione fiscale fino alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che assegna la percentuale di riparto, attesa, per gli investimenti 2026, entro il 27 gennaio 2027.

La disciplina iperammortamento non dispone nulla circa la nettizzazione di contributi o sovvenzioni «ricevuti» successivamente alla data di invio della comunicazione di completamento.

L’attesa maxi-circolare iperammortamento dovrebbe, in particolare, disciplinare la gestione del cumulo in tutti quei casi in cui il secondo contributo sia definito nell’an e nel quantum successivamente al 31 dicembre: l’impresa è tenuta ad attendere la definizione del contributo spettante, dovendo quindi ritardare l’invio della comunicazione di completamento, oppure può trasmettere il completamento sul costo lordo per poi nettizzarlo prima dell’effettiva fruizione in dichiarazione dei redditi?

La questione è rilevante in particolare nel cumulo col credito ZES e deve essere chiarita, perché un ritardo nell’invio della comunicazione di completamento (oltre il 31 dicembre, in attesa di conoscere le aliquote ZES definitive), si tradurrebbe nello slittamento al 2027 del primo periodo d’imposta di fruizione dell’iperammortamento.

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