La nuova disciplina CFC, confluita nell’art. 186 del TUIR dal 2027, conferma l’applicazione della tassazione per trasparenza ai soggetti residenti che controllano imprese estere assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15% e con oltre un terzo dei proventi qualificabili come passive income. La norma mantiene l’esimente dell’attività economica effettiva, da dimostrare mediante personale, attrezzature, attivi e locali, anche tramite interpello disapplicativo. Prima dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate deve attivare uno specifico contraddittorio, concedendo al contribuente 90 giorni per fornire le prove idonee alla disapplicazione della disciplina CFC.
Per effetto delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 209/2023, relative alla tassazione delle imprese estere controllate, l’art. 167, comma 4, TUIR,attualmenteprevede che per applicare la CFC Rule è attualmente necessario verificare una duplice condizione pregiudiziale di accesso prevista dall’art. 167, comma 4, TUIR, avuto riguardo ai soggetti controllati esteri ove gli stessi:
Lett. a): sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%;
Lett. b): oltre un terzo dei proventi realizzati all’estero deve rientrare nella categoria dei c.d. passive income, ovvero in una o più delle seguenti categorie:
- interessi attivi o altri proventi finanziari;
- canoni (royalties) o altri redditi derivanti dall’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (es. marchi, brevetti e altri diritti immateriali);
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (capital gain);
- proventi derivanti da leasing finanziario;
- redditi da attività assicurativa, bancaria e finanziaria;
- proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate tra imprese del Gruppo;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo.
Come noto, con il D.Lgs. n. 117/2026, è stato approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, che entreranno definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2027.
In particolare, il nuovo art. 186, comma 1, TUIR, che sostituisce il precedente art. 167, prevede che le disposizioni in materia di imprese estere controllate si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli artt. 5 e 82, comma 1, lett. a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’art. 82, comma 1, lett. d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
Come già attualmente previsto dall’art. 167, TUIR, sotto il profilo soggettivo, la normativa in rassegna si applica:
- alle persone fisiche, alle società semplici, alle Società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle associazioni, alle società di armamento e alle società di fatto residenti in Italia;
- ai soggetti residenti in Italia indicati nell’art. 82, comma 1, lett. a), b) e c),TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’art. 82, comma 1, lett. d), TUIR, che controllano soggetti non residenti.
Inoltre, per espressa disposizione normativa, si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art. 2359, c.c., da parte di un soggetto residente in Italia;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359, c.c., o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.
Come già accadeva in passato, la CFC Rule si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d’esercizio e l’utile ante imposte dell’esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se il bilancio d’esercizio non è stato oggetto di revisione e certificazione o la tassazione effettiva è inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:
- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;redditi da leasing finanziario;redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente (cessioni di beni infragruppo);proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto MEF emanato ai fini del transfer price ai sensi dell’art. 119, comma 8, TUIR (prestazioni di servizio infragruppo).
Circostanza esimente
Ai sensi del novellato art. 186, comma 8, TUIR (che ha sostituito l’art. 167, comma 5, TUIR, nella versione attualmente in vigore), la tassazione per trasparenza ai fini CFC non si applica se il soggetto controllante residente in Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
La circostanza esimente sopra illustrata non deve essere dimostrata in sede di controllo fiscale, qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Agenzia delle Entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.
A tal fine, il contribuente “può” infatti interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. e), Legge n. 212/2000.
Giova infine evidenziare che, per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 128/2015, l’istanza di interpello può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui all’art. 186, comma 4, lett. a) e b), TUIR, ossia il c.d. tax rate test e il passive income test.
Ai sensi del nuovo art. 186, comma 14, TUIR, l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni previste in tema di CFC.
Qualora l’Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata, oppure non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il soggetto controllante residente in Italia, ai fini del monitoraggio fiscale della partecipazione, deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 168, comma 4, lett. a) e b), TUIR.
