L’art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 introduce una nuova liquidazione automatizzata IVA per le dichiarazioni omesse o prive dei quadri necessari alla determinazione dell’imposta. L’Agenzia delle Entrate potrà ricostruire la posizione del contribuente sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti effettuati, senza considerare automaticamente eventuali crediti IVA riportati da annualità precedenti.
La Legge di bilancio 2026 – Legge n. 199/2025 – ha introdotto l’art. 54-bis.1 all’interno del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo una nuova forma di liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA annuale per le ipotesi di dichiarazione omessa ovvero trasmessa senza i quadri necessari ai fini della corretta liquidazione delle imposte dovute, che di fatto viene equiparata alle dichiarazioni omesse.
Norma che, oggi, trova attuazione attraverso il Provvedimento prot. n. 239129/2026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito le disposizioni applicative del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972.
Attraverso tale controllo automatico verrà ricostruita la posizione IVA del contribuente, senza, tuttavia, tenere conto del credito IVA eventualmente maturato e riportato in avanti dal precedente anno di imposta.
L’azione liquidatoria della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
E in assenza di dichiarazione, la liquidazione può avere luogo:
- sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, limitatamente ai “dati fattura” (cfr. sottopar. 1.2 del Provvedimento prot. n. 433608/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate);
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
- dai versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo.
Precisa il Provvedimento – punto 4.2 – che dall’imposta a debito sono altresì scomputati l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate.
Il comma 2 del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, illustra il procedimento da osservare, qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio.
In pratica, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni.
La comunicazione delle risultanze della liquidazione avviene tramite PEC, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente. In caso di mancato recapito, si procede alla spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione si considera ricevuta dal contribuente nel giorno in cui risulta recapitata tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, è resa disponibile in formato elettronico nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente.
Così come indicato nel Provvedimento – punto 6.2 – l’attività di assistenza è demandata alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Resta ferma, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro, la competenza della Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 13, D.L. n. 185/2008, conv. con modif. dalla Legge n. 2/2009.
Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di sessanta giorni per l’eventuale adempimento.
Evidenziamo che la Relazione illustrativa alla norma introdotta individua il contraddittorio da liquidazione come sede in cui valutare, tra l’altro, il credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente rispetto a quello oggetto di liquidazione. Infatti, come abbiamo anticipato, di tale circostanza non tiene conto la liquidazione, che si basa su “ipotesi semplificatorie”.
Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973.
È espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a compensazione orizzontale, ovvero di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall’IVA per il pagamento delle somme dovute (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
In caso di iscrizione a ruolo delle somme, per il relativo pagamento non è ammessa altresì la compensazione prevista dall’art. 31, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla Legge n. 122/2010.
Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, rispetto all’ordinaria liquidazione, si applica la sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Detta sanzione è ridotta a un terzo (40%) in caso di adempimento volontario entro il termine di 60 giorni.
Il comma 4 dell’art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, esclude che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che sono stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo (artt. 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). In pratica, una volta notificato l’avviso bonario, il contribuente non può usufruire della più lieve sanzione del 75%, prevista dall’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, per la dichiarazione omessa presentata entro i termini di accertamento, ma in assenza di controlli.
Ricordiamo che il comma 111, lett. b) e c), Legge n. 199/2025, prevedono che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione sia l’accertamento, l’imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa perché, intervenuto l’atto di accertamento, non è più possibile ricorrere alla liquidazione.
