Nelle frodi fiscali realizzate mediante fatture per operazioni inesistenti, la responsabilità del cessionario richiede la prova della sua consapevolezza o conoscibilità dell’evasione secondo l’ordinaria diligenza professionale. La Cassazione n. 18541/2026 conferma che l’Amministrazione deve dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e gli elementi oggettivi idonei a rendere percepibile la frode.
La frode fiscale, nella prassi operativa, viene ricondotta a quelle perniciose pratiche evasive finalizzate a ottenere un indebito risparmio d’imposta, attuate con modalità fraudolente, poste in essere da un’organizzazione criminale.
Nello specifico, come illustrato nel Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali (circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume I – parte I – capitolo 1 “Evasione e frode fiscale”, pag. 10 ss.), nella frode fiscale, ai fini IVA, rientrano le fattispecie di reato sanzionate dagli artt. 2 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), 3 (“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”) e 8 (“emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), D.Lgs. n. 74/2000.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’ordinamento penale-tributario prevede l’applicazione di importanti sanzioni, previste per contrastare fenomeni fraudolenti, ossia:
- la reclusione da 4 a 8 anni nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000). Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono comunque detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Infine, qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
- la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8, D.Lgs. n. 74/2000). L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d’imposta si considera come un solo reato. Infine, qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
- la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro (ex art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).
Nell’ambito della frode fiscale perpetrata mediante emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricordiamo che occorre distinguere tra:
- fatture oggettivamente inesistenti, qualora il contenuto del documento fiscale formalizzi operazioni non realmente avvenute;
- fatture soggettivamente inesistenti, quando le operazioni documentate sono intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti formalmente quali parti del rapporto (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte I – capitolo 1 “Evasione e frode fiscale”, pag. 10 ss.).
Il Legislatore, ai sensi dell’art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede che:
- in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta;
- l’obbligato solidale di cui al comma 2 può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.
In relazione alla frode fiscale e alle responsabilità del soggetto che annota fatture per operazioni inesistenti, interessanti principi di diritto sono stati recentemente diramati dalla suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18541/2026 pubblicata in data 8 giugno 2026.
Gli Ermellini hanno precisato che, in punto di onere della prova, in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, in tema di IVA come pure di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Di conseguenza, ove l’Amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (ex multis, Cass. n. 9851/2018 e n. 27555/2018).
Nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour, era emerso che: «nella fattura non era presente alcun riferimento ai documenti di trasporto, che la fattura non era stata registrata dalla ditta emittente, che la stessa non aveva presentato dichiarazione dei redditi e che al momento della relativa emissione non aveva più la disponibilità dei locali aziendali né di maestranze».
Tale accertamento valorizza elementi di fatto certamente idonei a dimostrare la qualità di c.d. cartiera del dante causa della società contribuente e tali elementi sono ritenuti anche logicamente adeguati a rendere la frode fiscale oggettivamente conoscibile da un operatore accorto, con riferimento all’elemento soggettivo.
In definitiva, sulla base di un ormai consolidato approccio ermeneutico espresso da parte della suprema Corte di Cassazione, non potranno essere applicate sanzioni al cessionario che contabilizza una fattura per operazioni inesistenti, senza essere consapevole di prendere parte a una frode fiscale.
Tale linea interpretativa valorizza, così, la c.d. buona fede dell’acquirente il quale, inconsapevolmente, operando sulla base della diligenza media esigibile da parte dell’imprenditore mediamente accorto, ha acquistato beni o servizi da parte di un soggetto che evade le imposte nell’ambito di una frode fiscale.
