I compensi degli amministratori sono di regola redditi assimilati al lavoro dipendente. Diventano redditi di lavoro autonomo solo quando l’incarico è direttamente collegato alla professione abituale svolta dal percettore. In tal caso confluiscono nel reddito di lavoro autonomo, con fatturazione e relativo trattamento IVA e previdenziale.
I compensi percepiti dagli amministratori di società sono, in via ordinaria, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. Ciò comporta l’applicazione delle ritenute alla fonte da parte della società, la tassazione per cassa, l’assoggettamento alle addizionali regionali e comunali, nonché l’obbligo di rilascio della certificazione unica da parte del sostituto d’imposta. L’eccezione ricorre quando l’ufficio di amministratore rientra nell’ambito dell’arte o professione esercitata abitualmente dal soggetto percettore: in tal caso, i compensi confluiscono nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR. Opera, quindi, il principio di attrazione nel reddito professionale, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 154/2025 (in senso negativo di esclusione dall’attrazione), con conseguente obbligo di fatturazione ai fini IVA (ove dovuta) e possibilità di dedurre i relativi costi inerenti. Perché vi sia attrazione nel reddito di lavoro autonomo, è necessario che l’incarico presenti una connessione oggettiva con l’attività professionale: l’amministratore deve essere chiamato proprio in ragione delle specifiche competenze tecnico-professionali e l’attività svolta in seno all’organo amministrativo deve risultare coerente con l’oggetto dell’arte o professione esercitata in modo abituale. La semplice presenza di una partita IVA non è sufficiente; occorre verificare se le mansioni consiliari coincidono, in concreto, con le prestazioni tipiche dell’attività professionale.
Ad esempio, il compenso percepito da un Dottore commercialista nominato amministratore di una società per gestirne gli aspetti amministrativo-contabili, la pianificazione fiscale e i rapporti con l’Amministrazione finanziaria sarà qualificato come reddito di lavoro autonomo e fatturato con partita IVA, con deducibilità dei relativi costi professionali (spese di studio, collaboratori, formazione, ecc.). Analogo trattamento avrà il compenso di un medico che siede nel CdA di una clinica per sovraintendere all’organizzazione dell’attività sanitaria, definire i protocolli clinici e coordinare l’équipe medica, poiché l’incarico sfrutta direttamente le competenze tipiche della professione sanitaria.
Diversamente, se un ingegnere libero professionista è nominato amministratore di una società immobiliare per ragioni meramente gestionali (scelte strategiche, approvazione di bilanci, gestione dei rapporti con soci e finanziatori), senza un collegamento specifico con l’attività tecnica esercitata (progettazione, direzione lavori, perizie), il relativo compenso manterrà la natura di reddito assimilato al lavoro dipendente, con obblighi di ritenuta e certificazione da parte della società e senza possibilità di imputare tali somme al reddito professionale. In casi analoghi, l’amministratore-professionista si troverà, quindi, a gestire, nella propria dichiarazione, un duplice flusso reddituale: lavoro autonomo per l’attività tipica e redditi assimilati per l’ufficio di amministratore.
La corretta qualificazione richiede, dunque, una valutazione puntuale dell’oggetto dell’incarico, delle motivazioni della nomina e delle concrete attività svolte, anche alla luce del contenuto delle delibere societarie e dei contratti di amministrazione. Una descrizione generica delle mansioni nel verbale assembleare o nella delibera del CdA può rendere più difficile dimostrare l’esistenza del nesso oggettivo con la professione abituale. È pertanto opportuno che, già in sede di conferimento dell’incarico, vengano evidenziati in modo chiaro i profili tecnici e specialistici che giustificano il ricorso al professionista, così da supportare l’eventuale qualificazione del compenso come reddito di lavoro autonomo.
Sotto il profilo operativo, l’inquadramento come reddito assimilato al lavoro dipendente implica per la società l’applicazione delle ritenute IRPEF a titolo di acconto, l’eventuale assoggettamento alle addizionali e il versamento periodico tramite modello F24, mentre per il percettore comporta l’indicazione dei compensi nella sezione dedicata ai redditi assimilati della dichiarazione. L’inquadramento come lavoro autonomo, invece, comporta l’emissione di fattura da parte del professionista, l’applicazione delle ritenute d’acconto nei limiti previsti, l’eventuale addebito dell’IVA e il successivo riaddebito dei contributi previdenziali ove dovuti, con imputazione del compenso nel quadro riservato ai redditi di lavoro autonomo.
In conclusione, la linea di demarcazione tra reddito assimilato e reddito di lavoro autonomo non è meramente formale, ma sostanziale: occorre verificare se le attività svolte quale amministratore costituiscono espressione dell’arte o professione esercitata. Una corretta impostazione contrattuale e documentale, aggiornata alla prassi amministrativa vigente, è fondamentale per ridurre il rischio di riqualificazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e delle conseguenti contestazioni in termini di imposte, sanzioni e interessi.
