La circolare Assonime n. 16/2026 analizza i nuovi criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative. Il valore rilevante è quello monetario attribuito dalle parti ai beni o servizi scambiati, purché non inferiore ai costi riferibili all’operazione, con specifiche regole transitorie per i comportamenti adottati nei primi mesi del 2026.
Assonime, con la circolare n. 16 del 18 giugno 2026, ha illustrato le modalità di determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative dopo le novità introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale).
In precedenza, infatti, l’art. 1, comma 138, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), aveva modificato il criterio di determinazione della base imponibile previste per le predette operazioni, eliminando il riferimento al “valore normale”, sostituito con un criterio simile a quello già previsto per le cessioni e le prestazioni gratuite, basato sui costi riferibili alle cessioni o prestazioni oggetto di scambio. Il successivo comma 139 dello stesso art. 1, Legge di bilancio 2026, aveva poi previsto l’applicazione del criterio del costo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, senza dare rilevanza alla data di stipula del contratto.
La Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, ha ridefinito la modalità di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.
L’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, è stato, infatti, modificato stabilendo che la base imponibile è costituita dal valore monetario dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni e prestazioni poste in essere da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui le stesse sono effettuate.
Il valore monetario stabilito dalle parti non è subordinato a forme particolari, per cui l’Associazione è dell’avviso che non dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità che detto valore sia concordato anche mediante un accordo verbale, purché riportato espressamente in fattura.
Si tratta, in ogni caso, di un valore avente natura soggettiva, inteso come il valore attribuito ai beni e servizi che ciascuna parte contraente è disposta a pagare in cambio dei beni e servizi ricevuti.
Proprio perché è un valore soggettivo, la norma prevede un criterio sussidiario, basato sui costi riferibili alle cessioni e prestazioni effettuate da ciascuna delle parti, diretto a evitare che queste ultime indichino nel contratto valori eccessivamente contenuti per limitare l’applicazione dell’IVA.
Ne consegue che il criterio del costo è utile all’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento e, quindi, spetta agli uffici l’onere di dimostrare che l’ammontare complessivo dei costi è superiore al valore monetario concordato dalle parti.
Inoltre, l’ammontare complessivo dei costi deve essere determinato nel momento in cui le operazioni sono effettuate, analogamente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni gratuite e, dunque, tenendo conto tanto degli apprezzamenti, quanto dei deprezzamenti di valore intervenuti nel periodo di possesso dei beni.
Ai fini dell’individuazione, in concreto, dei costi da considerare possono ravvisarsi 2 tesi alternative.
La prima tesi dà rilevanza a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati, includendo pertanto non solo gli acquisti assoggettati a IVA, ma anche quelli non rilevanti ai fini dell’imposta come, per esempio, le retribuzioni del personale dipendente impiegato nella gestione o manutenzione dei beni oggetto di scambio.
Siccome questa soluzione presenta le stesse criticità della norma introdotta dalla Legge di bilancio 2026 – vale a dire l’esigenza di evitare che le parti rivelino informazioni aziendali riservate, ossia i costi sostenuti per l’operazione – l’Associazione privilegia la tesi che dà rilevanza ai soli costi che hanno dato luogo all’applicazione dell’IVA. Il criterio sussidiario del costo si propone, infatti, l’obiettivo di evitare l’artificioso contenimento del valore contrattuale dei beni e servizi permutati, che avrebbe come effetto quello di permettere la detrazione dell’imposta “a monte” senza la corrispondente applicazione dell’imposta “a valle”, con il risultato di detassare in tutto o in parte l’immissione in consumo dei beni e servizi.
Sotto un diverso profilo, Assonime è dell’avviso che i costi da considerare dovrebbero essere solo quelli di diretta imputazione ai beni e servizi oggetto di scambio, non assumendo quindi rilevanza i costi che l’impresa sosterrebbe anche in assenza dell’operazione permutativa, come le spese generali e i costi per acquisire beni ammortizzabili utilizzati per il complesso delle attività.
In relazione, inoltre, al conguaglio in denaro eventualmente pattuito per compensare la differenza di valore del bene o servizio acquistato in permuta, lo stesso dovrebbe restare assorbito nella base imponibile del bene o servizio avente maggior valore per il quale è stato corrisposto.
Infine, per ciò che riguarda gli aspetti transitori della nuova disciplina, l’art. 1, comma 2, D.L. n. 38/2026, ha previsto che, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, si applica la nuova disciplina, che ha quindi effetto retroattivo.
Riguardo ai comportamenti pregressi, tenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 23 maggio 2026 (data di entrata in vigore della Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026), sono fatti salvi i comportamenti conformi alla disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026.
Ne discende che, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, sono validi sia i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, ha individuato la base imponibile nel valore contrattuale, quanto i comportamenti di chi, nello stesso periodo, ha fatto riferimento al criterio del costo.
Anche per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, ha determinato la base imponibile in funzione dei costi relativi ai beni e servizi permutati.
Per le operazioni in esame è, inoltre, prevista un’ulteriore clausola di salvaguardia, essendo fatti salvi, fino al 23 maggio 2026, i comportamenti adottati in conformità al criterio del valore normale.
Secondo Assonime, per le operazioni effettuate dal 24 maggio 2026, relative a contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, troverebbe ancora applicazione il predetto criterio del valore normale.
