La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26971/2025, conferma che anche i coltivatori diretti possono essere sottoposti ad accertamenti sintetici e indagini bancarie, applicando la presunzione legale di reddito d’impresa eccedente quello agrario.
All’Amministrazione finanziaria non è impedito, nei confronti dei contribuenti coltivatori diretti, il ricorso a forme di accertamento volte a individuare indici di capacità patrimoniale/contributiva da tassarsi in via ordinaria, a dispetto dalla loro incoordinabilità con i redditi agrari denunciati aventi natura catastale/forfettaria.
Tale principio risulta ribadito, ancora una volta, dalla sentenza n. 26971 del 7 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, da tener ferma per la sua puntuale ricostruzione del quadro normativo applicabile alla casistica del contribuente imprenditore agricolo che, sottoposto a indagini bancarie ex artt. 32, comma 1, n. 2) e 7), D.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 2) e 7), D.P.R. n. 633/1972, non sia stato in grado, a detta dell’ufficio, di rendere idonea giustificazione dei versamenti e dei prelievi effettuati sui propri conti correnti.
Risultato, nel caso qui esaminato, dapprima soccombente in primo grado e poi vincente in secondo, allorché il giudice regionale aveva affermato l’illegittimità dell’accertamento in forza dello svolgimento, da parte dell’appellante, di attività essenzialmente agricola, come tale tassabile esclusivamente su base catastale nell’anno oggetto di recupero, il contribuente si confrontava, nel giudizio di legittimità qui commentato, con la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il giudice dell’appello aveva errato a non verificare l’assolvimento, da parte dello stesso contribuente, dell’onere della prova su di esso gravante di dimostrare l’estraneità al reddito di impresa di ogni specifica operazione di accredito e di addebito effettuata nell’anno in parola: onere probatorio derivantegli dalla presunzione legale di maggiori ricavi, come disposta dalle norme sopra citate in tema di indagini finanziarie; e che, nel caso di specie, richiedeva di essere declinato in relazione alla plurimilionarie operazioni su conto corrente poste in essere nell’anno d’imposta controllato (rispetto alle quali, secondo il Fisco, il giudice dell’appello non aveva neppure esplicato le ragioni per cui tale significativa operatività finanziaria dovesse dirsi integralmente riferita all’attività agricola).
Nell’esaminare la fattispecie, muovendo dal fermo orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. n. 3260/2019 e n. 19557/2014) per cui il coltivatore diretto è sempre accertabile con accertamento sintetico ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 – e questo ogni qual volta si possa fondatamente presumere, da elementi estranei alla configurazione reddituale del contribuente afferente a meri redditi agrari e dominicali, che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo: derivandone così in capo al contribuente l’onere di provare che i redditi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, oppure che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o tassate separatamente – la Suprema Corte ne inferisce che a maggior ragione saranno esperibili pure le indagini bancarie di cui agli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973, e 51, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del medesimo coltivatore diretto, tenuto allora al superamento della presunzione relativa posta dalla legge e quindi alla dimostrazione dell’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie compiute a fatti imponibili.
Del resto, per giurisprudenza costante (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 34704/2019, n. 104/2019 e n. 29572/2018), univocamente la predetta presunzione legale da indagini bancarie è riferibile non solo ai titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava proprio dal citato art. 38, D.P.R. n. 600/1973, che riguarda l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e che rinvia al medesimo artt. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973; e tenendo fermo pur sempre, nel caso di specie, il valore presuntivo anche dei prelevamenti oltre ai versamenti, stante«comunque la natura imprenditoriale dell’attività imputata al contribuente, in quanto eccedente quella agricola»(cfr., Cass. n. 34704/2019).
Così, conclude la Cassazione, pure nei confronti del coltivatore diretto – che è pur sempre imprenditore, per quanto piccolo – è applicabile la presunzione relativa dell’art. 32 sopra citato, di un reddito d’impresa eccedente quello agrario forfettariamente denunciato, a fronte di versamenti e/o prelevamenti bancari ingiustificati; una presunzione, si noti, insidiosa per più ragioni, perché: in primo luogo, essa prescinde dalla verifica del rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, c.c., per le presunzioni semplici, in quanto presunzione legale; in secondo luogo, perché tale presunzione è superabile soltanto attraverso una prova analitica da parte del contribuente; in terzo luogo, perché la prova contraria di tipo analitico di cui si discute rischia di essere diabolica per l’imprenditore agricolo, il quale avrà maggiori difficoltà, rispetto agli imprenditori ordinari, a ricondurre le operazioni bancarie in parola alla propria attività d’impresa, potendo fare affidamento soltanto su impianti contabili assai semplificati, e quindi facilmente incompleti.
