Versamento in conto futuro aumento di capitale e costo fiscale della partecipazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9629/2026, chiarisce che i versamenti condizionati a futuri aumenti di capitale non deliberati non incrementano il costo fiscale delle partecipazioni cedute, confermando, così, la distinzione tra versamenti a titolo di capitale e condizionati, con impatti diretti sul calcolo delle plusvalenze in regime PEX e pienamente imponibili.

Con l’ordinanza n. 9629 del 15 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione che, nella prassi societaria e fiscale, continua a generare incertezze applicative di significativo rilievo: la corretta qualificazione degli apporti dei soci alla società partecipata e le conseguenti implicazioni sul piano della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ceduta. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato in tema di versamenti in conto futuro aumento di capitale, ribadendo e sistematizzando principi già affermati in precedenti arresti. 

La vicenda processuale trae origine da un’operazione di cessione infragruppo posta in essere nel 2009. La società Alfa S.r.l. aveva deliberato, nell’anno precedente, di partecipare all’aumento del capitale sociale della propria partecipata Gamma S.p.A. mediante rinuncia a un credito, con la condizione che l’aumento fosse deliberato entro una certa data, ma tale aumento non venne mai deliberato. Ciononostante, Alfa S.r.l. iscrisse in bilancio il valore della partecipazione in Gamma, comprensivo dell’apporto effettuato, determinando una plusvalenza da cessione notevolmente ridotta rispetto a quella effettivamente emergente. L’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, disconobbe tale incremento del costo fiscale della partecipazione, recuperando a tassazione — in regime di imparziale applicazione della PEX — il 5% dell’importo del versamento indebitamente sottratto alla base imponibile. 

Il tema centrale della pronuncia impone, in via preliminare, di richiamare la distinzione — di natura civilistica prima ancora che fiscale — tra 2 tipologie di apporti dei soci alla società

  • versamenti in conto capitale (o a fondo perduto): attribuzioni patrimoniali che vengono definitivamente acquisite al patrimonio netto della società, senza vincoli di restituzione, e che incrementano il costo fiscale della partecipazione; 
  • versamenti in conto futuro aumento di capitale: dazioni di denaro condizionate all’adozione di una delibera di aumento del capitale sociale entro un determinato termine; attribuzioni che non vengono acquisite definitivamente al patrimonio netto della società, avendo uno specifico vincolo di destinazione. 

L’elemento discretivo tra le 2 fattispecie risiede nella stabilità dell’acquisizione al patrimonio netto. I versamenti in conto futuro aumento di capitale presentano natura di riserva “targata” — di esclusiva pertinenza del socio che li ha eseguiti — non utilizzabile a copertura di perdite e intrinsecamente instabile: la mancata adozione della delibera di aumento di capitale nel termine convenuto integra il realizzarsi della condizione risolutiva che caratterizza tali erogazioni, determinando l’insorgere del diritto del socio alla ripetizione dell’indebito. Il meccanismo restitutorio trova fondamento nell’art. 1353, c.c., richiamato dalla Suprema Corte quale parametro normativo di riferimento in combinato disposto con le disposizioni del TUIR. 

La sentenza Cassazione in commento ha ribadito, in linea con gli orientamenti espressi nelle sentenze n. 31186/2018n. 24093/2023 e n. 34503/2021, che, ai fini della qualificazione dell’apporto come “versamento in conto futuro aumento di capitale”, non è sufficiente la sola denominazione adottata nelle scritture contabili. L’interprete è chiamato a verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, avvalendosi di indici di dettaglio quali: l’indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l’aumento, il comportamento concreto delle parti, le annotazioni contenute nella Nota integrativa, le clausole statutarie e qualsiasi altra circostanza del caso concreto idonea a rivelare la comune intenzione dei contraenti. 

Il nucleo decisionale della pronuncia n. 9629/2026 attiene alla determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta in regime PEX. L’art. 87, TUIR, prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazioni che soddisfino i requisiti ivi previsti (possesso ininterrotto, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata in Paese non a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale). La plusvalenza imponibile è quindi determinata come differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, incrementato, ai sensi dell’art. 94, comma 6, TUIR, dai versamenti a titolo patrimoniale effettuati dai soci e dalle rinunce ai crediti nei confronti della partecipata. 

La Corte ha statuito che il versamento in conto futuro aumento di capitale non deliberato entro il termine stabilito non può essere computato a incremento del costo fiscale della partecipazione oggetto di cessione. Il ragionamento giuridico sotteso a tale conclusione è lineare: poiché la mancata delibera di aumento di capitale entro il termine convenzionalmente fissato ha determinato, ex lege, il sorgere di un credito da ripetizione dell’indebito in capo alla cedente, l’apporto originariamente effettuato ha perduto la sua funzione di incremento del patrimonio netto della società partecipata. Sul piano bilancistico, decorso infruttuosamente il termine concordato, la società avrebbe dovuto procedere alla riclassificazione delle somme tra i debiti, con conseguente riduzione del patrimonio netto: l’omissione di tale operazione contabile ha costituito la violazione che ha originato l’accertamento fiscale. 

Ne discende che la plusvalenza da cessione della partecipazione deve essere calcolata escludendo dal computo del costo fiscale l’importo del versamento condizionato mai consolidatosi in patrimonio netto effettivo. La Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassando con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, ha rimarcato la necessità di uniformarsi a tali principi in sede di rinvio, rimettendo al giudice di merito gli ulteriori accertamenti in fatto. Il principio affermato, pur originando da una vicenda nella quale operava il regime PEX, è applicabile in via estensiva anche alle plusvalenze su partecipazioni integralmente imponibili.

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