La Cassazione ha chiarito che l’estensione del fallimento dall’imprenditore individuale a una società di fatto non richiede una perfetta identità tra le attività esercitate, ma una loro sostanziale riferibilità e continuità. È sufficiente che l’attività accertata sia riconducibile, anche implicitamente, alla compagine sociale di fatto. Ne deriva un’interpretazione sostanziale del presupposto imprenditoriale, volta a valorizzare la realtà economica rispetto ai dati formali.
Il Tribunale dichiarava il fallimento di un imprenditore individuale – formalmente iscritto al Registro Imprese quale titolare di un’impresa avente a oggetto l’attività edilizia, attivata per un’unica operazione – estendendo il fallimento alla società di fatto da lui gestita con altri 2 soci ai sensi dell’art. 147, comma 5, l.f., e, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della pronuncia, la Corte d’Appello accertava la sussistenza dei presupposti per estendere il fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto con gli altri 2 soci nonché, a loro volta, personalmente a questi ultimi: i quali adivano la Suprema Corte.
I ricorrenti enfatizzavano l’intrinseca differenza tra l’impresa individuale di cui l’imprenditore fallito risultava formalmente titolare e la holding di fatto operativa nel settore immobiliare ritenuta sussistente: sicché sarebbe stata errata la sentenza che, dichiarando il fallimento della prima, aveva dichiarato il fallimento in estensione (pure) dei soci della seconda.
Sennonché, nella pronuncia in oggetto la Cassazione precisa che la relazione tra l’impresa individuale dichiarata fallita e l’impresa esercitata dalla società di fatto “non necessariamente deve essere di perfetta identità”, ulteriormente chiarendo il legame occorrente affinché si possa estendere il fallimento dell’impresa individuale alla società di fatto:
- la dichiarazione di fallimento implica l’accertamento “non solo dell’esistenza dell’impresa, ma anche della natura della stessa”: va accertato il concreto ed effettivo esercizio di una determinata attività di natura commerciale, che può però restare implicito nella motivazione della sentenza di fallimento (in particolare se essa segua un procedimento nel quale la qualità di imprenditore commerciale del soggetto convenuto non forma oggetto di contestazione);
- la mancanza di un accertamento esplicito circa il concreto oggetto dell’attività d’impresa non comporta alcuna presunzione che tale accertamento abbia riguardato lo svolgimento dell’attività proprio e soltanto così come indicata a Registro Imprese o desumibile dalla ditta;
- per l’estensione del fallimento, occorre che l’attività d’impresa dell’imprenditore individuale sia “riferibile” alla società di fatto (in caso di sostanziale estraneità tra l’attività della persona fisica e quella collettiva, trova applicazione l’art. 149, l.f., oggi art. 258, CCII, in forza del quale il fallimento del socio illimitatamente responsabile non determina il fallimento della società). La riferibilità dell’impresa alla società di fatto non richiede tuttavia la perfetta “identità” tra attività d’impresa accertata nella sentenza di fallimento dell’imprenditore individuale e attività d’impresa accertata successivamente come esercitata in società, essendo sufficiente che vi sia una linea di continuità tra i 2 accertamenti.
