Reddito professionale: tassazione dei crediti edilizi governata dal principio di onnicomprensività

Il costo d’acquisto del credito edilizio da parte del professionista assume rilievo nel periodo d’imposta del relativo sostenimento, mentre il valore nominale del credito stesso rileva all’atto dell’effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24. 

Il principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro autonomo ha un effetto concreto in merito alla rilevanza dei crediti edilizi acquistati dai professionisti; dal 2024 tali proventi divengono rilevanti nella determinazione del reddito professionale sulla base delle nuove regole introdotte nell’art. 54, TUIR

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini delle imposte sul reddito 

Quando un professionista acquista un credito d’imposta, generato da bonus edilizi, a un valore inferiore a quello nominale (ad esempio, un credito pari a 100 che viene pagato 80), il differenziale tra valore nominale e costo sostenuto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto relativo all’attività artistica o professionale (superando una precedente interpretazione di segno contrario, contenuta nella risposta a interpello n. 472/E/2023): questa è stata la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 171/E/2025, in forza del principio di onnicomprensività (secondo il quale ogni provento afferente l’attività risulta imponibile) introdotto nel reddito di lavoro autonomo a opera del D.Lgs. n. 192/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024. 

In particolare, secondo l’Agenzia, tale provento deve essere gestito in ragione del principio di cassa che regola il reddito professionale: 

  • il costo d’acquisto del credito assume rilievo nel periodo d’imposta del relativo sostenimento
  • il valore nominale del credito stesso rileva all’atto dell’effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24. 

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini IRAP 

Con una successiva pronuncia, la risposta a interpello n. 6/E/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per completare il ragionamento, ossia valutare quale sia il trattamento di tale differenziale ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista il credito e produce reddito di lavoro autonomo è uno studio associato ovvero una associazione tra professionisti (il professionista organizzato in forma individuale non è soggetto a IRAP). 

La conclusione dell’Amministrazione Finanziaria è del tutto in linea con quanto affermato relativamente alle imposte sul reddito: il differenziale di acquisto a favore dell’associazione professionale è rilevante anche ai fini IRAP. 

Tenendo conto del principio di cassa che regola il reddito professionale, in linea con quanto già affermato in passato, i componenti derivanti da tale operazione dovranno essere fiscalmente gestiti come segue: 

  • il costo d’acquisto è deducibile nel periodo d’imposta del relativo sostenimento
  • il valore nominale è imponibile nel periodo d’imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale, nel caso in cui tale possibilità sia consentita, nei periodi d’imposta in cui ha materialmente luogo la compensazione. 

Acquisto di bonus edilizi: decorrenza 

Nella richiamata risposta a interpello n. 6/E/2026, l’Agenzia delle Entrate porta anche un’indicazione circa la decorrenza dei chiarimenti offerti: tenendo conto che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta 2024, i crediti d’imposta acquistati prima del 2024 non hanno alcuna rilevanza reddituale. 

Tale posizione è stata peraltro successivamente confermata nel corso del Videoforum con la stampa specializzata del 26 gennaio 2026

Pertanto, non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP, le quote di utilizzo in compensazione dei crediti acquistati sino al 31 dicembre 2023anche se tali utilizzi sono avvenuti nel 2024 o in periodi d’imposta successivi. 

Rilevanza ai fini del concordato 

Un ultimo aspetto che merita menzione è la rilevanza del provento conseguito ai fini del Concordato Preventivo Biennale che il contribuente potrebbe aver optato. 

Il dubbio che si pone è il seguente: tali componenti risultano assorbiti nell’ambito del reddito concordato, ovvero devono essere oggetto di neutralizzazione, sterilizzandone gli effetti nell’anno di riferimento, mentre dovranno essere oggetto di conguaglio nel biennio concordato? 

Sul tema, consta la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n. 48/E/2026, nella quale si afferma che le componenti da conguagliare sul reddito concordato sono quelle espressamente previste dall’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, che quindi deve considerarsi una elencazione tassativa (posizione già espressa nella circolare n. 9/E/2025, in relazione al reddito d’impresa). 

La conseguenza è che il costo di acquisto e il componente positivo scaturente dall’utilizzo del credito sono ordinari componenti reddituali assorbiti nel reddito concordato

Si tratta di componenti che potrebbero anche essere molto significativi per un professionista, che potrebbero alterare anche significativamente il risultato economico

Oltretutto, tale posizione si presta a comportamenti deviati da stigmatizzare: acquistando il credito nell’anno di riferimento del concordato otterremmo un forte abbattimento del reddito che poi sarà la base della proposta del biennio successivo

È logico credere che in qualche modo la vicenda sarà ripensata. 

Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Fisco del 25 marzo. 

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