Titolarità effettiva del trust e monitoraggio fiscale

Nel trust, l’obbligo di monitoraggio fiscale grava soprattutto sui beneficiari titolari effettivi e, solo in via residuale, sul trust residente. Trustee, guardiano e disponente sono esclusi, salvo che il disponente sia anche beneficiario. Nei trust mandatory si monitorano gli investimenti esteri riferibili al beneficiario; nei discretionary solo l’eventuale credito certo verso il trustee.

Il monitoraggio fiscale da parte dei titolari effettivi discende dall’art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990, a mente del quale «Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Secondo il D.Lgs. n. 231/2007, la lettura combinata degli artt. 20 e 22 individuano, nel caso del trust, come titolari effettivi i seguenti soggetti:

  • il trustee;
  • il guardiano;
  • il disponente;
  • i beneficiari.

Tale circostanza porta a una potenziale moltiplicazione degli adempimenti ai fini del monitoraggio, con ulteriore potenziale moltiplicazione delle sanzioni in caso di irregolarità od omissioni. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha circoscritto in modo puntuale gli oneri dei vari soggetti coinvolti.

Il primo titolareeffettivo a essere stato liberato dall’obbligo del monitoraggio fiscale è stato il trustee: la risoluzione n. 53/E/2019 lo ha infatti esonerato dall’adempimento. Egli sarà tenuto, se del caso, a compilare il quadro RW per monitorare gli investimenti esteri detenuti da parte del trust, se ente non commerciale fiscalmente residente in Italia, attraverso il modello Redditi ENC.

L’Agenzia delle Entrate ha, successivamente, esonerato un altro titolare effettivo; infatti, con l’interpello n. 506/2020 è stato esonerato dall’obbligo di monitoraggio anche il guardiano. La circolare n. 34/E/2022, oltre a confermare l’esonero in capo a queste 2 figure, ha liberato anche il disponente, a condizione, tuttavia, che non rivesta, di fatto, anche la posizione di beneficiario. Si legge, infatti, nella citata circolare che «Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell’obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente e al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l’obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo. Ciò, anche, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera e nel presupposto che il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso nei termini sopra specificati».

Rimangono, quindi, in gioco, solamente il trust, quale ente non commerciale proprietario degli investimenti, e i beneficiari in qualità di titolari effettivi del trust. L’impostazione data dalla circolare è la seguente.

Il punto di partenza sono i beneficiari: prima di tutto, il monitoraggio spetta a questi ultimi, in secondo luogo al trust. Ciò significa che il monitoraggio da parte del trust ha una sorta di carattere residuale, in quanto confinato a ciò che i beneficiari non sono tenuti a monitorare. L’impostazione è coerente con lo scopo del monitoraggio. Infatti, se ci si fosse focalizzati sul trustee, sarebbe venuto meno il monitoraggio da parte di tutti i trust non residenti in Italia.

Partiamo, quindi, dai beneficiari. A questo punto, si deve distinguere tra il trust opaco e trasparente; tuttavia, la distinzione tra trust discrezionale e trust non discrezionale valevole ai fini del monitoraggio assume connotati diversi rispetto alle analoghe definizioni mutuate ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini del monitoraggio fiscale il trust trasparente è il trust ove il beneficiario si qualifica come “mandatory”, ovvero quando il beneficiario ha diritto di pretendere dal trustee beni e/o frutti.

In questo caso, il beneficiario deve monitorare gli investimenti del trust detenuti all’estero indicando la propria quota di “riferimento”, indipendentemente dal fatto che il trust sia residente o non residente in Italia. Lo scopo della norma è raggiunto: monitorare gli investimenti esteri del trust a prescindere dalla residenza fiscale di quest’ultimo.

Se si tratta di un trust residente, pertanto, lo stesso sarà esonerato dal monitoraggio in relazione alla quota monitorata dal beneficiario titolare effettivo. Possiamo, quindi, affermare che, se esistono 2 beneficiari che monitorano una quota del 50% dell’investimento estero ciascuno, o l’intero investimento estero ciascuno, in quanto non sono a conoscenza di come avverrà la ripartizione, il trust residente sarà comunque esonerato dall’adempimento. Diversamente, se un beneficiario monitora il 50% dell’investimento in quanto l’altra quota spetta a un beneficiario non residente, il trust monitorerà questo ultimo 50% (ovviamente se trattasi di Trust ENC residente in Italia).

È appena il caso di osservare come l’obbligo del trust e del beneficiario sia autonomo e non legato al corrispondente adempimento dell’altro. In altre parole, se il beneficiario e il trust sono entrambi tenuti a monitorare il 50% ciascuno, l’inadempimento da parte del beneficiario non può estendere l’obbligo del trust al monitoraggio integrale.

L’impostazione non è priva di criticità nel caso del trust trasparente residente che, a nostro avviso, dovrebbe essere l’unico soggetto obbligato al monitoraggio. La compilazione del quadro RW da parte del beneficiario, infatti, determina la necessità di indicare, in colonna 4, il Codice Paese Estero in cui si trovano gli investimenti. Ci si chiede, quindi, qualora il trust detenga più investimenti in più Stati esteri, se il beneficiario debba compilare più righi. Non è, infatti, possibile indicare nella col. 4 il codice Paese Italia, in quanto fattispecie non contemplata. In secondo luogo, la compilazione del quadro RW da parte del beneficiario non esime il trustee dal compilarlo, comunque, ai fini dell’assolvimento delle imposte patrimoniali estere (IVIE, IVAFE, IC).

Se il trust è non residente, invece, l’impostazione diviene più coerente, perché lo stesso non potrà essere chiamato all’adempimento. Il beneficiario italiano monitorerà ogni anno, in col. 3) con il cod. 11 – PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, in col. 4 il Paese ove ha sede il trust, la quota di patrimonio a lui riferibile.

Diversamente, se il trust non risulta “mandatory” ma “discretionary”, il beneficiario dovrà monitorare non più gli investimenti del trust, ma il credito che vanta nei confronti del trustee nel momento in cui il trustee stesso, nella sua discrezionalità, dichiara di attribuirgli una determinata somma di reddito o di capitale. Ovviamente, se il trust è fiscalmente residente in Italia, il monitoraggio da parte del beneficiario viene meno in quanto si tratterebbe di un credito verso un soggetto residente. Diversamente, se il trust è non residente, si tratterà di un credito verso un soggetto non residente.

Chiariamo con un esempio. Il 1° dicembre 2025 il trustee di un trust discretionary ha comunicato al beneficiario residente in Italia che gli assegnerà la somma di 100.000 euro. La somma viene erogata in data 10 dicembre. Se il trust è residente in Italia, il beneficiario non deve monitorare alcunché e il quadro RW in relazione agli investimenti esteri deve essere compilato dal trust. Diversamente, se il trust è non residente, il beneficiario residente monitorerà il credito di 100.000 euro per 10 giorni. Invero, egli non sarà in grado di indicare il periodo di 10 giorni atteso che la casella è compilabile, secondo le specifiche tecniche, solo se è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle criptoattività. Verrà quindi monitorato il credito. Il quadro RW, in questo caso, risulterà coerente con il flusso di comunicazioni che giungeranno ai fini CRS. Ovviamente, il trust non residente non sarà tenuto ad alcun monitoraggio fiscale.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso, articolato su 5 giornate, è orientato ai professionisti della crisi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro) che devono accompagnare l’impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione giudiziale. A partire dal 16/06/2026

Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una compiuta conoscenza sulla disciplina del Collegio sindacale degli Enti del SSN (ASL, AO, AOU e IRCCS) e di illustrare le molteplici attività di vigilanza e controllo poste in capo all’organo di controllo. A partire dal 4/06/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto