La detrazione delle spese per interventi su immobili

La Legge di bilancio 2026 proroga le detrazioni per ecobonus, ristrutturazioni e sismabonus (36% ordinario, 50% prima casa), con riduzioni previste dal 2027. Confermati criterio di cassa, ripartizione tra contribuenti e limiti alle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro.

La Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 22, proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole riferito agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus), agli interventi di ristrutturazione edilizia e a quelli in materia antisismica (sismabonus)

Innanzitutto, la norma, con la lett. a), modifica la disposizione di cui all’art. 14, comma 3-quinquies, D.L. n. 63/2013, introdotta dalla Legge di bilancio per il 2025, ai fini delle agevolazioni fiscali collegate agli interventi di risparmio energetico. 

In particolare, risulta: 

  • prorogata, anche per l’anno 2026, l’aliquota generale di detrazione al 36%;  
  • prorogata, anche per l’anno 2026, l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Di seguito, all’art. 16, D.L. n. 63/2013, che disciplina le detrazioni fiscali per gli altri interventi, risultano modificati: 

  • il comma 1, primo periodo, ai fini dell’inserimento della proroga, anche per l’anno 2026, dell’aliquota generale di detrazione pari al 36% per le spese sostenute relativamente agli interventi indicati al medesimo comma; 
  • il comma 1, secondo periodo, ai fini dell’inserimento della proroga, anche per l’anno 2026, dell’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
  • il comma 1-septies.1, primo periodo, ai fini dell’inserimento della proroga, anche per l’anno 2026, dell’aliquota generale di detrazione pari al 36% per le spese sostenute relativamente agli interventi rientranti nel regime agevolato generale del sismabonus;  
  • il comma 1-septies.1, secondo periodo, ai fini dell’inserimento della proroga, anche per l’anno 2026, dell’aliquota agevolata di detrazione pari al 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà, o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relativamente agli interventi rientranti nel regime agevolato generale del sismabonus

Per l’anno successivo, l’anno 2027, è prevista invece una riduzione dell’aliquota di detrazione: dal 50 al 36% per gli interventi sull’abitazione principale e dal 36 al 30% per gli interventi sugli altri immobili

La proroga dell’aliquota al 50%, per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale, rappresenta, quindi, un forte incentivo per coloro che intendono avviare interventi nel corso del 2026, dando continuità alle agevolazioni e favorendo il settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni. 

Si evidenzia che la detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e deve essere suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese, sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. 

Infine, si ricorda che, a decorrere dall’anno di imposta 2025, l’art. 16-ter, TUIR, prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente e per i quali è prevista una detrazione dall’IRPEF, sono ammessi in detrazione, dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, fino a un determinato importo

Nel calcolo dell’importo massimo detraibile si considerano anche le spese per gli interventi edilizi. Restano, infatti, escluse soltanto le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno

Se, per esempio, nel 2025 si sostengono spese di manutenzione straordinaria per 40.000 euro, detraibili in 10 anni, nel calcolo dell’importo massimo detraibile deve essere considerata solo la rata dell’anno, pari a 4.000 euro. 

Sono esclusi, in ogni caso, dal calcolo del plafond le rate residue di spese detraibili per bonus edilizi pagate fino al 31 dicembre 2024.

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