La Cassazione fa il punto sulla convocazione dell’assemblea dei soci della SRL

La Cassazione Sezioni Unite con sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013 ha affrontato il tema della regolarità della convocazione dell’assemblea dei soci di SRL affermando il principio per cui, salvo che lo statuto societario non contenga una disciplina diversa, si presume che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qualvolta l’avviso di convocazione è stato spedito ai destinatari almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione, secondo la Cassazione, può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’assemblea.

La fattispecie trattata dalla Cassazione si riferiva alla disciplina anteriore alla riforma societaria del 2004 e quindi all’articolo 2484 Cod.Civ (oggi sostituito dall’articolo 2479-bis Cod.Civ.), ma il principio affermato resta valido anche nello scenario normativo attuale dove pertanto l’assemblea della SRL va ritenuta regolarmente convocata quando gli avvisi siano stati spediti ai soci entro il termine previsto dallo statuto, anche se la loro ricezione é avvenuta in un momento successivo alla scadenza di tale termine, se comunque prima dell’assemblea i soci nel hanno avuto conoscenza. Infatti, tanto il vecchio testo normativo quanto quello attuale fanno riferimento alla “spedizione”, e non allaricezione”, dell’avviso di convocazione.

Va osservato che le disposizioni del Codice civile in materia sono comunque derogabili, così che quando si voglia meglio tutelare il diritto di partecipazione dei soci all’assemblea, è possibile stabilire nello statuto una disciplina diversa che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione, anziché dalla sua spedizione.

Il tema dibattuto è tutt’altro che nuovo, poiché si tratta di stabilire se, ai fini della validità ed efficacia della convocazione del socio di SRL, si debba dare valore alla sola spedizione dell’avviso oppure se sia rilevante il fatto che l’avviso, spedito nei termini di statuto, sia anche effettivamente giunto a destinazione in tempo utile per consentire al socio di partecipare all’assemblea. Da una pronuncia della Cassazione pur datata (sentenza. n. 3587/1975) si era fatta discendere la presunzione assoluta di conoscenza della convocazione da parte del destinatario quando la spedizione avviene secondo le previsioni di legge e di Statuto.

Una più recente sentenza della Cassazione (sentenza n. 15672/2007) aveva confermato di voler privilegiare le ragioni della speditezza del procedimento assembleare e quindi la stabilità e la certezza delle decisioni assunte dai soci. Tuttavia, era stata mitigata quella presunzione assoluta di conoscenza della convocazione, rinviando più al principio di buona fede che deve presidiare l’esecuzione degli atti societari; per cui, la mancata ricezione dell’avviso di convocazione da parte del socio diventerebbe sì irrilevante, ma se ciò é dipeso da cause a lui stesso imputabili.

Pertanto, si avverte l’esigenza di coordinare la disposizione dell’art. 2479-bis Cod.Civ. con questi principi; quindi, la regolarità formale della convocazione assembleare, basata sulla presunzione di ricezione da parte del socio dell’avviso di convocazione spedito entro il termine di legge o di statuto, può essere inficiata se un socio dimostra che il suo diritto di intervento all’adunanza è stato di fatto precluso dal tardivo (od omesso) ricevimento dell’avviso, benché tempestivamente spedito, sempre che tale inconveniente non sia dipeso da circostanze imputabili al destinatario stesso.

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