triangolazioni comunitarie accade sovente che intervenga un
operatore extracomunitario, per esempio in veste di soggetto intermedio (cd. “promotore della triangolazione”).
identificazione del soggetto extra-UE all’interno dell’Unione europea.
- nel Paese UE del primo cedente o in altro Paese UE diverso dall’Italia, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una cessione intracomunitaria, imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- in Italia, il soggetto extra-UE effettua, nei confronti dell’impresa italiana, una cessione interna all’Italia, con IVA dovuta dall’impresa italiana ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
- nel Paese UE del primo cedente comporta la realizzazione di un’operazione intracomunitaria, per cui l’impresa italiana è tenuta ad integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, la fattura ricevuta dal proprio cedente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis;
- in altro Paese UE dà luogo ad una triangolazione comunitaria, per cui l’impresa italiana, ricevendo fattura senza IVA dalla propria controparte che la “designa” quale debitore d’imposta in Italia, è tenuta ad integrare e registrare la fattura ricevuta e a presentare il modello INTRA 2-bis;
- in Italia pone a carico del soggetto extra-UE l’adempimento degli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari, mentre l’impresa italiana realizza un acquisto interno, soggetto a IVA con la procedura di autofatturazione.
in assenza di identificazione all’interno dell’Unione europea da parte del fornitore extra-UE, gli obblighi IVA relativi a tale cessione devono essere
adempiuti dall’impresa italiana, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
soggetto passivo stabilito nello Stato – che deve versare l’imposta, mentre alla posizione IVA italiana del cedente non residente è vietata l’emissione della fattura con addebito dell’imposta (circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 4.2).
non è del tutto irrilevante.
fatturato con addebito dell’IVA, che il fornitore extra-UE
non può in ogni caso chiedere a rimborso siccome il successivo passaggio dei beni (a destinazione dell’impresa italiana), essendo territorialmente rilevante nel Paese UE del primo cedente, ne preclude la restituzione (art. 1 della Direttiva n. 86/560/CEE – XIII Direttiva CEE).
maggiorerà il prezzo di vendita dei beni praticato all’impresa italiana, al fine di includere l’imposta pagata in sede di acquisto.
