Credito d’imposta a favore delle popolazioni colpite dal sisma

L’articolo 5, comma 5, del D.L. 189/2016, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il centro Italia, ha previsto che in relazione all’accesso a finanziamenti agevolati per far fronte ai danni causati dall’evento calamitoso, in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta.

Con provvedimento dello scorso 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di utilizzo del bonus fiscale.

In particolare, è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avvenga proprio mediante il credito d’imposta; pertanto, questo viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il documento di prassi ha inoltre stabilito che il credito d’imposta è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.

Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, con l’istituto della compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, che può essere esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

Le somme possono essere recuperate dal soggetto finanziatore anche attraverso la cessione del credito. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione, secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973, ovvero ai sensi dell’articolo 1260 codice civile.

A tal fine, il soggetto finanziatore comunica all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo le modalità e i termini che saranno approvati con successivo provvedimento.

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