La forma cooperativa appare particolarmente coerente con la natura delle Comunità Energetiche Rinnovabili, perché consente di organizzare in modo stabile la condivisione dell’energia e degli eventuali incentivi GSE tra i membri. Restano però profili critici nell’adattamento delle categorie tradizionali della cooperazione, soprattutto quanto a scopo mutualistico, vantaggio mutualistico e mutualità prevalente. Per le CER cooperative emerge quindi l’esigenza di un intervento normativo che adegui le regole vigenti alla specificità della condivisione energetica.
Il mondo della cooperazione si è da sempre sviluppato in simbiosi con l’ambiente socio-economico in cui è inserito. La società cooperativa rappresenta uno strumento tecnico, giuridico ed economico che ha vissuto diverse stagioni a seconda delle necessità di volta in volta manifestate dal tessuto sociale di riferimento. In particolare, nel nostro Paese, possiamo ricordare la lunga fase in cui le cooperative di produzione e lavoro hanno rappresentato un solido mezzo al servizio del lavoro, quando la società richiedeva uno sviluppo di manodopera qualificata e “autoregolamentata”. Oggi, con il calo della manifattura, le cooperative prosperano sui servizi, in particolare le cooperative sociali sono un elemento imprescindibile al servizio delle comunità agendo sempre più in via sussidiaria con gli Enti locali.
Ma le cooperative, grazie al loro posizionamento a metà strada tra gli enti lucrativi puri e gli enti non commerciali, hanno rappresentato da sempre anche una forma estremamente duttile di organizzazione economica, utile per perseguire scopi sociali di vario tipo: si pensi alle cooperative edilizie, con le quali molti cittadini hanno avuto la possibilità di diventare proprietari di abitazioni.
Lungo questo solco, con le mutate esigenze della società moderna, si può inserire la CER (Comunità Energetica Rinnovabile) costituita in forma di cooperativa. Non è il caso, in questa sede, di richiamare la complessa normativa che regola le c.d. Comunità di autoconsumo (CACER), contenuta nel D.Lgs. n. 199/2001, nel cui ambito si collocano le più utilizzate CER, le cui caratteristiche, in estrema sintesi, sono quelle di condividere l’energia rinnovabile prodotta con i propri soci e ripartire, ove possibile, il contributo GSE cui essa, rispettando le condizioni di legge, ha diritto.
Sul punto è molto interessante richiamare lo Studio del Notariato n. 38 del 2024, nel quale vengono analizzate le caratteristiche tecniche e giuridiche delle CER, in particolare, di quelle incentivate, e, una volta rilevato che esse debbano essere costituite da un soggetto giuridico distinto dai suoi promotori, si passano in rassegna le possibili forme giuridiche adottabili per dar vita a questa iniziativa. Secondo quanto suggerito dallo Studio, la forma cooperativa appare come quella maggiormente idonea a soddisfare le esigenze delle CER che si andranno a formalizzare. Infatti, nella sua configurazione “basica”, la CER cooperativa deve esercitare, almeno, l’autoproduzione e la condivisione virtuale di energia da fonti rinnovabili. In altri termini, da un lato il membro della CER fornisce alla medesima i dati relativi alla propria produzione energetica e/o al proprio consumo energetico, necessari per esercitare in comune l’attività di condivisione dell’energia autoprodotta; dall’altro lato la prestazione della CER nello scambio mutualistico può essere in tutto o in parte costituita da una porzione degli utili ottenuti, anche grazie agli incentivi, ripartiti tra i suoi membri. Tuttavia, è possibile anche che i membri possano non ricevere alcunché in cambio, almeno dal punto di vista di un diretto ritorno economico, qualora essi fossero interessati a scopi non economici, ad esempio le ricadute “ecologiche” sul territorio o la sovvenzione diretta a persone bisognose diverse dai propri associati.
Queste caratteristiche delle CER rendono molto difficile l’individuazione delle componenti classiche della cooperativa quali scopo mutualistico, vantaggio mutualistico, mutualità prevalente. Come ancora afferma lo Studio del Notariato, infatti, lo scopo mutualistico della CER cooperativa dovrebbe essere quello di avvalersi degli apporti di “beni o servizi da parte dei soci” ex art. 2512, comma 1, n.3, c.c., ove tali apporti avrebbero a oggetto dei beni mobili molto particolari: i dati informatici relativi ai consumi energetici. Ma come provare la mutualità prevalente? Sembrerebbe infatti difficile applicare l’art. 2513, comma 1, c.c., il quale, come noto, per quantificare la prevalenza fa riferimento alle voci di Conto economico. Nel caso della CER cooperativa, il “corrispettivo” della fornitura di dati, sarebbe rappresentato dalla quota di utile (eventualmente) girata ai soci. Al momento, pertanto, la CER cooperativa che avesse come unico scopo quello della condivisione dell’energia, si troverebbe a dover affrontare delle incompatibilità con l’attuale sistema normativo che regola il mondo della cooperazione. Appare pertanto oltremodo condivisibile la soluzione proposta nella chiusa dello Studio n. 38/2024 più volte citato ove auspica un intervento del Legislatore per adattare le regole vigenti alla particolarità della CER cooperativa, magari attraverso una deroga alla mutualità.
