Prorogata al 15 settembre la comunicazione di completamento Transizione 4.0

Il Decreto Direttoriale MIMIT del 31 luglio 2026 proroga al 15 settembre 2026 il termine per le comunicazioni di completamento Transizione 4.0 relative agli investimenti prenotati entro il 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026. Il differimento assume rilievo anche per il coordinamento con il nuovo iperammortamento, stante il divieto di cumulo tra le due agevolazioni sul medesimo investimento.

Il Decreto Direttoriale MIMIT del 31 luglio ha prorogato al 15 settembre 2026 i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento Transizione 4.0. 

La nuova scadenza, fissata originariamente al 31 luglio, riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 su “prenotazione” avvenuta entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato dal venditore e acconti versati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), in relazione ai quali l’impresa intenda beneficiare del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, comma 446 ss., Legge n. 207/2024, ovvero la disciplina Transizione 4.0 soggetta al tetto massimo di spesa introdotto dalla Legge di bilancio 2025, pari a 2,2 miliardi di euro (codice tributo “7077”, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2025). 

L’iter di accesso e fruizione della misura è dettagliato dal Decreto Direttoriale 15 maggio 2025, come modificato dai Decreti Direttoriali 6 giugno 2025 e 28 gennaio 2026 e prevede 3 step consequenziali di comunicazioni al GSE: una preventiva, una di conferma e una di completamento. 

Il 31 marzo 2026, su proroga del Decreto Direttoriale del 28 gennaio, sono scaduti i termini per la trasmissione delle comunicazioni di completamento relative agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. 

Il 15 settembre 2026, su proroga del Decreto Direttoriale del 31 luglio, scadrà il nuovo termine relativo a 2 distinte fattispecie: 

  • le comunicazioni di completamento sulle “code” di investimenti avviati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026; 
  • le comunicazioni di conferma e completamento sugli investimenti effettuati nel 2025 e nel primo semestre 2026, associate a una preventiva trasmessa a risorse esaurite e «che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse». 

Infatti, la proroga della scadenza è ufficialmente giustificata dal «fine di consentire il perfezionamento della procedura per la comunicazione del credito d’imposta» alle imprese in lista d’attesa. 

Il differimento dei termini era atteso anche per un’altra ragione: permettere a talune imprese che hanno effettuato investimenti in beni 4.0 di agire informate, operando la scelta a loro più congeniale fra il credito d’imposta Transizione 4.0 e l’iperammortamento (noto anche come Nuovo Piano Transizione 5.0), introdotto dai commi 427436 dell’art. 1, Legge n. 199/2025

Il D.M. 7 maggio 2026 (il Decreto attuativo iperammortamento), non preclude l’incentivo agli investimenti avviati nel 2025, purché il completamento si verifichi dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028

La nuova disciplina agevolativa si pone, dunque, in sovrapposizione temporale con il previgente credito d’imposta sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. 

Il comma 431 della Legge n. 199/2025 esclude espressamente il cumulo fra l’iperammortamento e gli «investimenti che beneficiano» del credito d’imposta Transizione 4.0 ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024

Attualmente non è noto il dies a quo per poter considerare il credito d’imposta beneficiato da un’impresa: è sufficiente l’invio della preventiva e della conferma, bisogna riferirsi alla data di trasmissione del completamento o è necessario avviarne la fruizione in compensazione? 

L’ipotesi più plausibile è che un investimento si consideri beneficiario di Transizione 4.0 all’invio del completamento al GSE, l’adempimento che ne perfeziona la procedura di accesso e fruizione. 

In tale ipotesi, la trasmissione della comunicazione di completamento comprometterebbe ogni possibilità di fruire dell’iperammortamento sul medesimo investimento. 

La proroga al 15 settembre 2026 è più che mai opportuna per le imprese che abbiano effettuato gli investimenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 e che non abbiano ancora trasmesso il completamento al GSE: consente di attendere la pubblicazione della maxi-circolare iperammortamento, per conoscere eventuali modalità e termini di rinuncia del credito d’imposta a favore dell’iperammortamento.

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