Le novità del quadro E del modello 730/2017

Con il provvedimento del 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2017 con le relative istruzioni. Si analizzano le principali novità del quadro E, sezione I, relativo alle spese per le quali spetta la detrazione del 19% e 26%.

 

Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, l’articolo 5 della Legge 112/2016 ha apportato modifiche all’articolo 15, lettera f), del Tuir prevedendo un specifica detrazione per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della Legge 295/1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L’importo massimo detraibile per i premi pagati non deve complessivamente superare euro 750:

  • al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36);
  • e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

Nel modello 730/2017 è stato previsto quindi il nuovo codice 38 da riportare nei righi da E8 a E10 per un importo massimo di euro 750.

 

Detrazione delle spese per canoni di leasing per abitazione principale

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione del 19% sull’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

In particolare le nuove lettere i-sexies.1) e i-sexies.2) aggiunte all’articolo 15, comma 1, del Tuir prevedono che:

  • i canoni ed i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ad euro 8.000, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore ad euro 20.000 possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% se sostenute da contribuenti con un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipula del contratto;
  • le medesime spese sono ridotte al 50% se il soggetto invece ha un’età pari o superiore a 35 anni.

La detrazione spetta  nella misura del 19%, ed alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale di cui alla lettera b) dell’articolo 15 del Tuir.

 

Spese di istruzione

La legge di Stabilità 2017 ha nuovamente modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, relativo alla detrazione Irpef delle spese di istruzione prevedendo che le spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia,
  • scuole del primo ciclo di istruzione, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado,
  • scuole secondarie di secondo grado,

del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, Legge 62/2000, applicabile quindi sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private, siano detraibili nella misura del 19% per un importo annuo per ciascun alunno o studente massimo pari a:

  • 546 euro per l’anno 2016;
  • 717 euro per l’anno 2017;
  • 786 euro per l’anno 2018;
  • 800 euro per l’anno 2019.

Relativamente all’anno 2016 quindi l’importo massimo detraibile è stato elevato da euro 400 ad euro 564.

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sono invece detraibili:

  • interamente, se riferite ad università statali;
  • in misura non superiore a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, nel caso di università non statali.

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