La gestione anomala del conto cassa legittima l’analitico-induttivo

L’incongruente coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una contemporanea elevata esposizione bancaria negativa rappresenta un indice di condotta antieconomica da parte del contribuente, che può costituire il presupposto per un accertamento analitico-induttivo. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1530.

La vicenda trae origine dalla notifica ad un società di un avviso di accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, con cui veniva recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa ai fini Iva ed Irap.

La competente Commissione tributaria provinciale e regionale annullavano l’avviso di accertamento, ritenendo che, a fronte della regolarità formale della contabilità e della congruità del reddito dichiarato agli studi di settore, i reiterati prelievi dai conti bancari in rosso e i continui movimenti (versamenti e restituzioni) sul conto cassa rispetto ai soci fossero inidonei a far ritenere inattendibile la contabilità.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo invece che l’esistenza di numerose anomalie sia nella gestione del conto cassa, con plurimi movimenti anche di rilevante importo ma generici, sia nel contestuale prelievo dal conto bancario in rosso, sia, infine, nella stipula di un mutuo passivo, pur in presenza di una elevata e superiore liquidità, costituisse un pesante indizio di occultamento di ricavi, idoneo a legittimare la procedura induttiva.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, hanno affermato che “l’anomala coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria rappresenta un indice di condotta antieconomica da parte del contribuente, che può costituire il presupposto per l’accertamento analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973″.

Invero, secondo la Suprema Corte, emergeva, da un lato, un’ampia e cospicua movimentazione del conto cassa, derivante dai finanziamenti dei soci, i quali, peraltro, mentre ricevevano i relativi rimborsi, continuavano, contestualmente, ad effettuare nuovi versamenti, e, dall’altro, un notevole aggravio dell’esposizione bancaria della società, la quale, pur a fronte di una ingente liquidità disponibile ed infruttifera (dunque, senza costi aggiuntivi), decideva di accollarsi anche un nuovo mutuo, fonte di oneri ed interessi passivi.

Tali elementi hanno rappresentato, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, un complesso di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti che consentono all’Amministrazione finanziaria di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere maggiori ricavi o minori costi, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente. Ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili, che risultano private di attendibilità dalla grave incongruità e abnormità del dato economico.

Da quanto sopra ne è derivata quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

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