Motivazione accertamento: sufficiente l’enunciazione dei criteri astratti

È sufficiente che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, non sussistendo la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14426 del 9 giugno 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore dell’immobile oggetto di compravendita, ad opera sia della parte venditrice che acquirente, le quali contestavano la mancanza di motivazione e l’erroneità del valore attribuito al bene.

La competente Commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni dei contribuenti e, a seguito di ricorso in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria, la sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale. Invece, la Commissione tributaria centrale accoglieva le difese dell’Amministrazione finanziaria e riformava la sentenza d’appello. Pertanto, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 49 D.P.R. 634/1972 (disciplina dell’imposta di registro, vigente ratione temporis).

In particolare, i contribuenti rilevavano come l’avviso impugnato non rispettasse le indicazioni prescritte dalla norma citata, essendo indicato il criterio astratto applicato e non anche gli immobili presi a base della valutazione di quello in contestazione, avente peraltro caratteristiche peculiari in quanto ubicato in aperta campagna, in posizione isolata e privo di strada di accesso.

Infine, essi sottolineavano come l’Amministrazione finanziaria non avesse provveduto, neppure nella fase contenziosa, ad integrare le ragioni a supporto della correttezza del criterio adottato. Quest’ultima resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito innanzitutto come, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione abbia la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Ciò posto, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria, ne deriva, secondo la Suprema Corte, che è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, e che non sussiste la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale.

In altri termini, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Al conseguimento di tali finalità è necessario e sufficiente, pertanto, che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato alla eventuale sede contenziosa l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della stessa anche in base a criteri non utilizzati per l’accertamento (ex multis, Cass. sentenze nn. 565/2017 e 11560/2016).

Sulla base di quanto evidenziato, la Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto che l’atto impugnato risulti legittimamente motivato con il riferimento, sul retro del modulo prestampato, al criterio sub 1) avente ad oggetto i trasferimenti di immobili di similari caratteristiche conclusi nei tre anni anteriori alla data dell’atto della cui imposizione si tratta, informazione di per sé sufficiente a consentire al contribuente la contestazione della pretesa erariale.

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