Il deposito doganale come strumento di pianificazione fiscale

Il deposito doganale può essere definito, ai sensi degli articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU), come quel regime doganale economico e sospensivo mediante il quale le merci non unionali possono essere immagazzinate in luoghi appositamente autorizzati senza essere assoggettate:

  • al pagamento dei diritti doganali;
  • all’applicazione di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni.

In altri termini, secondo la normativa comunitaria il deposito doganale è quel luogo autorizzato per tale regime speciale dalle Autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, in cui possono essere immagazzinate merci non unionali, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento dei diritti doganali al momento della loro destinazione finale.

Dunque, appare evidente come la principale funzione economica del deposito doganale sia, per l’appunto, quella di consentire agli operatori economici l’immagazzinamento di merci non unionali, di cui non è nota la destinazione finale, senza che esse siano oggetto di dazi all’importazione o di misure di politica commerciale, con la conseguenza che tale istituto si presta ad essere un interessante strumento di pianificazione fiscale.

Ciò posto, rinviando l’esame dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione del regime in esame ad un prossimo contributo, in tale sede mi limito ad evidenziare che nel deposito doganale è consentito l’immagazzinamento non solo di:

  • merci non unionali, senza che le stesse siano soggette ai dazi all’importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione ex articoli 237, paragrafo 1, e 240 952/2013 (CDU);

ma anche di:

  • merci unionali, che possono essere vincolate al regime di deposito doganale conformemente alla normativa specifica dell’Unione, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione ex articolo 237, paragrafo 2,  952/2013 (CDU); 
  • merci equivalenti (ovvero, merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale), chepossono essere usate nell’ambito di un regime di deposito doganale, se autorizzato dalle Autorità doganali, su richiesta, a condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, soprattutto per quanto concerne la vigilanza doganale ex articolo 223 Reg. 952/2013 (CDU).

Ex articolo 238, paragrafo 1, Reg. UE 952/2013 (CDU), la durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, le Autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato.

Le merci non unionali, unionali ed equivalenti possono essere immagazzinate contemporaneamente all’interno del medesimo deposito doganale (c.d. immagazzinamento comune).

Tuttavia, le Autorità doganali, qualora ritenessero necessario individuare le merci equivalenti immagazzinate insieme ad altre merci unionali e non unionali, potranno richiedere l’impiego di specifici metodi di identificazione.

Se ciò fosse impossibile o, comunque, possibile solo a costi sproporzionati, le Autorità doganali potranno richiedere la separazione contabile in relazione ad ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci ex articolo 268 Reg. 2447/2015 (cfr., circolare Agenzia delle Dogane 19.4.2016, n. 8/D).

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