Quando valutare la tassazione nominale del trust estero

Tra i trust che si presentano nella nostra esperienza professionale è sempre più frequente l’occasione di imbattersi in un trust non residente che eroga dei redditi ad un beneficiario fiscalmente residente in Italia. La valutazione della tassabilità di tale erogazione potrebbe essere una questione professionalmente complessa da gestire.

Sicuramente il primo step di analisi è rappresentato dalla valutazione, se l’attribuzione costituisce reddito o capitale. Nel secondo caso, si esce dal mondo della tassazione diretta per collocarci in quello della imposizione indiretta; tema che, in questa sede, non affrontiamo. Appurato, quindi, che si tratta di una attribuzione reddituale, vediamo quali sono i passaggi da curare. Il primo, senza dubbio, è quello di appurare se il trust estero è opaco o trasparente.

Merita ricordare che la distinzione tra trust opaco o trasparente deve avvenire secondo le regole italiane, a nulla rilevando che nello stato estero il trust sia autonomamente assoggettato a tassazione, ovvero imputi i redditi ai beneficiari. Se il trust è trasparente, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che il reddito deve essere dichiarato dal beneficiario italiano per trasparenza in base al principio di competenza. La questione, quindi, si risolve agevolmente ed il rigo di interesse è l’RL4 del modello redditi presente anche nelle bozze diramate di recente dove è presente una apposita casella per segnalare che si tratta di una attribuzione ricevuta da un trust estero.

Ogni volta che, al contrario, ci imbattiamo in un trust opaco, la questione si complica di non poco. Come noto, il beneficiario non risulta tassato sulle attribuzioni reddituali operate da un trust opaco, ma si deve trattare di un trust residente e, inoltre, non si deve trattare di un trust commerciale. Se il trust è non residente, bisogna distinguere se si tratta di un trust comunitario o dello Spazio economico che scambia informazioni, o di un trust residente in Paese Extra UE.

Non è invero certo che questa distinzione sia rilevante, in quanto siamo ancora in alto mare per quanto riguarda l’inquadramento dell’esatta posizione dell’Amministrazione finanziaria sul punto. Si deve ritenere che i trust comunitari o dello Spazio economico che scambia informazioni debbano essere trattati come quelli residenti, pena possibili censure a livello comunitario. La circolare n. 34/E/2022 non appare del tutto chiara e la risposta ad interpello n. 221/2023 relativa alla tassazione di un beneficiario residente di una fondazione del Liechtenstein contribuisce ad accrescere la confusione, se non forse addirittura a confermare che l’Agenzia racchiude tutti i trust non residenti in un unico calderone.

A questo punto, una volta individuato se il trust comunitario o SEE con scambio info viene accantonato o se deve essere assimilato a quelli extracomunitari, si deve valutare il livello nominale di tassazione del trust estero. Se questo è inferiore al 50% di quello corrispondente italiano, il trust deve ritenersi paradisiaco ed i relativi redditi tassati in capo al beneficiario residente secondo un principio di cassa. La norma non precisa espressamente se si debba aver riguardo al livello di tassazione nominale o effettivo, ma la prima soluzione appare inevitabile per una serie di ragioni:

  • la tassazione effettiva si applica in caso di soci di controllo ed il trust non ha soci;
  • il legislatore riserva la tassazione effettiva ai casi in cui il soggetto (come il socio di controllo) può accedere alle informazioni necessarie per determinarla ed il beneficiario del trust difficilmente dispone di queste informazioni;
  • la tesi della tassazione nominale è accolta dalla dottrina e dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

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