4 Febbraio 2019

Enti del terzo settore: modifiche statutarie e conseguenze fiscali – I° parte

di Guido MartinelliMarco D’Isanto
Scarica in PDF

Si avvicina la data del 3 agosto 2019 e per le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri alla data di entrata in vigore della riforma del terzo settore si tratterà di valutare il se e il come adeguare il proprio statuto alle indicazioni previste dall’articolo 101, comma 2, D.Lgs 117/2017 (codice del terzo settore).

La norma citata contiene una disposizione che impone, agli enti iscritti nei registri delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, di adeguare, entro il termine indicato, i propri statuti alle disposizioni contenute nella Riforma del terzo settore al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare: “le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione”.

Si ricorda, invece, che, come confermato dalla circolare 20 del 27.12.2018 del Ministero del Lavoro, invece, “gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni recate dal nuovo codice del terzo settore purché queste siano applicabili in via diretta e immediata”.

Ne vengono pertanto escluse soltanto quelle di “diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

Per le onlus che decideranno di adeguare gli statuti si porrà il problema che alcune delle norme contenute nella Riforma del terzo settore potrebbero essere incompatibili con le disposizioni contenute nel D.Lgs 460/1997 la cui abrogazione sarà operativa a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate si è espressa nell’ambito dell’evento Telefisco 2018 in questo modo: “È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.”.

Ne consegue che anche il Ministero del Lavoro, nella citata circolare 20 del 27.12.2018, ha confermato che l’onere: “di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia… possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del registro unico”.

Analogo problema si porrà con le APS e le ODV che negli adeguamenti degli statuti inseriranno norme, come ad esempio il voto plurimo, che potrebbero essere in contrasto con le disposizioni fiscali contenute nell’articolo 148 Tuir che disciplina il trattamento tributario ai fini delle imposte dirette di tali enti e che mantiene la sua vigenza per il periodo transitorio in esame.

Sarebbe certamente necessario che l’Amministrazione si esprima, in modo analogo a quanto fatto per le Onlus, concedendo anche alle APS e ODV la possibilità di subordinare l’efficacia delle modifiche al proprio statuto alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, Cts e cioè alla istituzione del RUNTS, al fine di non correre il rischio potenziale di vedersi contestata la possibilità di continuare a godere di dette agevolazioni.

Cosa accade agli enti associativi che decidono di non adeguare i propri statuti entro la data del 3 agosto 2019 e cioè entro i 24 mesi dall’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore?

Qui i destini sembrano separarsi.

Le leggi istitutive delle Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, rispettivamente la L. 383/2000 e la L. 266/1991, sono state abrogate, eccetto alcune specifiche disposizioni che sono tenute in vita dall’articolo 101, il quale stabilisce che, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei rispettivi registri.

Pertanto la ODV o la APS che non adegua lo statuto, a partire dal 4 agosto cosa diventa? quale disciplina fiscale potrà continuare ad applicare?

Si ritiene che il mancato adeguamento equivalga ad una tacita richiesta di cancellazione dal registro. Quindi l’associazione rimarrà di diritto un ente “non commerciale” di carattere generico che applicherà e potrà applicare esclusivamente la disciplina di cui agli articoli 143 e ss. Tuir.

Sarà pertanto considerata un ente non profit estraneo, per scelta, al terzo settore, nulla vietando, comunque, di poter fare successivamente domanda di iscrizione al Runts, previo adeguamento ai requisiti richiesti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Enti non profit: profili giuridici e fiscali